Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4487 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18741/2005 proposto da:

T.L. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentate e difese

dall’avvocato SAITTA Giuseppe giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GENTILE Carmelo con studio in 98123 MESSINA, VIA DEI MILLE 243;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del

Rettore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 200/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 18/3/2004, depositata il 27/05/2004, R.G.N. 899-914-

944/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato MASSIMO MELLARO per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

SAITTA; udito l’Avvocato CARMELO GENTILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del febbraio 1989 C.O. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina l’Università degli Studi ed il Ministero della P.I. chiedendone la condanna al risarcimento dei gravissimi danni derivatigli dall’esser precipitato, il (OMISSIS), nella tromba dell’elevatore dell’ascensore del policlinico universitario a causa dell’imperfetto funzionamento dell’impianto, non segnalato, che aveva causato l’apertura delle porte dell’ascensore senza che fosse arrivato al piano.

L’Università degli Studi chiedeva il rigetto della domanda e deduceva che la responsabilità era della società Schindler, tenuta alla manutenzione dell’ascensore; otteneva comunque la chiamata in causa delle Assicurazioni d’Italia perchè garante per gli infortuni ai dipendenti.

Chiamate in causa dette società, il Tribunale condannava i convenuti ed i terzi chiamati, in solido, a pagare L. 222.992.000 a titolo di danno patrimoniale e L. 84.251.000 a titolo di danno morale.

Con sentenza del 27 maggio 2004 la Corte di appello di Messina accoglieva l’appello della società Schindler escludendo qualsiasi responsabilità della stessa nella determinazione dell’incidente, e dell’assicurazione Assitalia perchè l’art. 2 della polizza n. (OMISSIS) escludeva dalla garanzia assicurativa i dipendenti dell’Università – come era il C. – in quanto non considerati terzi. Di conseguenza rigettava l’appello dell’Università e del Ministero della P.I. proposto per non aver erroneamente il giudice di primo grado affermato l’obbligo dell’assicurazione di manleva dell’Università da ogni azione risarcitoria esperita da terzi per i danni subiti all’interno della struttura universitaria, rilevando altresì che nessuna domanda era stata avanzata dall’Università o dal C. di accertamento della responsabilità dei dipendenti dell’Università nella determinazione del sinistro sì da poter attribuire a questo diverso titolo l’operatività della garanzia assicurativa dell’Assitalia. Conseguentemente respingeva l’appello del C. nei confronti della società Schindler e dell’Assitalia. Confermava per il resto la responsabilità dell’Università e del Ministero nei confronti del C..

Ricorrono per cassazione C.A. e T.L., eredi del C., cui resistono l’Assitalia, L’università degli Studi di (OMISSIS), e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente ritenuto fondato il rilievo delle ricorrenti di carenza di interesse a resistere al ricorso da parte dell’Università di (OMISSIS) e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a cui il ricorso stesso è stato notificato come denuntiatio litis (Cass. 9002/2007, 20437/2008), poichè dall’epigrafe della sentenza impugnata risulta che dette parti hanno impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla responsabilità solidale con la società Schindler assumendone la responsabilità esclusiva, ed in subordine per esser manlevati dalla assicurazione Assitalia da qualsiasi azione risarcitoria esperita nei suoi confronti. Ne consegue che è passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado di condanna dell’Università e del Ministero a risarcire i danni al C., che non aveva impugnato nei confronti di costoro la sentenza di primo grado per non avergli riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita delle chances, ma soltanto nei confronti dell’Assitalia e della società Schindler, e che era autonomo dai capi impugnati dall’Università di (OMISSIS) e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

1.1- Con il primo motivo le ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al disposto dagli artt. 112, 324, e 327 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

L’Assitalia, con l’atto di appello del 15 ottobre 2001, non ha impugnato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado anche nei suoi confronti, a titolo solidale, a favore del C., essendosi limitata a contestare l’operatività della polizza a favore dei dipendenti dell’Università e pertanto sulla legittimazione passiva dell’Assitalia, in relazione alle domande del C. nei confronti dell’Università, si è formato il giudicato interno, nè il giudice poteva rilevare, d’ufficio, la mancanza di azione diretta di costui, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi le ricorrenti possono impugnare la decisione di secondo grado nei confronti dell’Assitalia.

Le censure sono infondate.

Affermata dalla sentenza impugnata la non copertura del rischio di infortuni ai dipendenti dell’Università – polizza n. (OMISSIS), stipulata con l’Assitalia – causa petendi della domanda di garanzia proposta nei confronti di quest’ultima, e respinto l’appello dell’Università e del Ministero della P.I. per non avere il giudice di primo grado affermato che l’Assitalia era obbligata a manlevare l’Università da qualsiasi azione risarcitoria esperita da terzi per i danni subiti all’interno della struttura universitaria essendo il C. dipendente dall’Università, nessun giudicato si è formato sull’esistenza del diritto di costui ad essere risarcito dall’Assitalia. Quest’ultima, infatti, con la propria impugnazione rivolta dal giudice di appello aveva contestato il titolo costituente presupposti della pretesa verso di essa azionata dal C..

2.- Con il secondo motivo le stesse deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in subordine degli artt. 2727 e 2729 c.c.) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

In appello il C. aveva rilevato che soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado l’assicurazione aveva contestato l’operatività della polizza per i dipendenti dell’assicurato, ma su tale nuova questione – peraltro non incidente sulla sua posizione per il giudicato formatosi con altre parti del processo – non aveva accettato il contraddittorio. Ad ogni modo la copia della polizza era illeggibile e quella leggibile era stata prodotta tardivamente, in violazione del previgente art. 184 c.p.c., nè la Corte di merito aveva esaminato la parte B del documento che assicura l’Università “per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro”. Infatti dall’esclusione della responsabilità della società Schindler derivava la necessità di accertare la responsabilità di quale dipendente del policlinico aveva manovrato l’ascensore ed il C.T.U. aveva ipotizzato che le porte di esso fossero state lasciate socchiuse durante l’intervento effettuato per riportare la cabina al piano avendo verificato che un dentello, una volta sbloccata l’apertura con l’apposita chiave, ne impediva la perfetta chiusura.

Prima dell’incidente due dipendenti del policlinico – un portiere ed un usciere – erano intervenuti perchè si erano accorti che al quarto piano la cabina del montalettighe, sebbene sbalzata in altezza verso l’alto, era aperta, e perciò il portiere, che era in possesso della chiave a dente per aprire le porte di piano – come risultava anche dalla relazione interna che i giudici di appello potevano esaminare in via officiosa – senza mettere il cartello fuori servizio o lasciare l’usciere a controllare, si era recato sulle terrazze per riportare al piano il montacarichi e nel corso di tale intervento si era verificato l’incidente. Comunque il portiere non doveva intervenire per spostare la cabina sbalzata verso l’alto, ma doveva chiamare il manutentore. Quindi l’apprezzamento di merito è viziato da vizi logici e omissioni.

Il motivo è inammissibile.

Come emerge dalla narrativa, l’Assitalia aveva contestato la copertura del rischio infortuni ai dipendenti dell’Università e la Corte di merito, nel ritenere fondata tale contestazione in base all’art. 2 della polizza n. (OMISSIS), ha altresì escluso il diverso profilo di obbligo dell’assicurazione di manlevare l’Università dalla responsabilità civile per fatto dei suoi dipendenti in mancanza di relativa domanda di questa e del C..

La decisione è corretta sia perchè la chiamata in garanzia dell’Assitalia invocando l’adempimento del contratto di assicurazione del rischio di infortuni ai propri dipendenti – fatto costitutivo del diritto di cui perciò colui che ne chiede il riconoscimento ha l’onere della prova, mentre il convenuto può limitarsi a contestarne l’esistenza senza incorrere in preclusioni – è diversa da quella di copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dell’assicurato per fatto dei suoi dipendenti, (art. 1917 c.c.) sia perchè se il garante è chiamato in causa dal convenuto in garanzia, la domanda dell’attore non si estende automaticamente a questi, ma stante l’autonomia sostanziale dei rapporti tra attore e convenuto e tra questi e terzo chiamato, ancorchè confluiti in un unico processo, per ottenere l’estensione della domanda attorea al terzo è necessaria un’autonoma ed espressa formulazione di essa da parte di costui (Cass. 6771/2002, 23308/2007). Pertanto, in mancanza di domanda dell’Università e del Ministero P.I. di adempimento del contratto di assicurazione per i danni derivanti dalla responsabilità civile per i fatti commessi dai suoi dipendenti e di domanda del C. dell’estensione degli effetti di tale domanda in quanto terzo – propriamente o impropriamente – garantito dal contratto di assicurazione, la censura delle ricorrenti di omesso esame del parte B della polizza assicurativa dell’Università “per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro” è inammissibile per carenza di interesse non potendo conseguire, anche se fosse fondata, un risultato pratico favorevole.

3.- Con il terzo motivo le ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 cod. civ., in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Dall’accoglimento del motivo che precede deriva di dover esaminare la questione, non valutata dal giudice di appello, della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita delle chances formulata nei confronti delle società Assitalia e Schindler.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.

4.- Concludendo il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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