Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4487 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10677-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

TRITONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3297/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 14/10/2014, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuta l’illegittimità di un’iscrizione ipotecaria in relazione alla invalida notifica di una delle quattro cartelle ad essa propedeutiche alla società Tritone s.r.l.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è inammissibile, non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla parte intimata.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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