Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4486 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

revocazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARAMIA Fedele, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Paolo Paoli, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Massimo Vitolo in
Roma, via Apricale, n. 31;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE, in persona del presidente pro
tempore;
– intimato e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –

Data pubblicazione: 25/02/2014

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione,
VI-3 Sezione civile, 27 maggio 2011, n. 11791.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. – Con provvedimento depositato il 21 settembre 2009, la
Commissione regionale di disciplina di Firenze, ritenuta la
responsabilità del notaio Fedele Caramia in ordine
all’incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il
servizio cambiario, compromettendo la dignità ed il decoro
della classe notarile, e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell’Ordine notarile di Firenze, in violazione dell’art.
147, lettere a e b legge notarile, condannava l’incolpato alla
sanzione disciplinare di un anno di sospensione dalla profes4

sione.
Avverso questa decisione proponeva reclamo il Caramia.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il
12 aprile 2010, rigettava il reclamo.

2

Giusti;

2. – Per la revocazione della sentenza della Corte
d’appello il notaio Caramia ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 luglio 2012, sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa

moTrvI

DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività.
Esso, infatti, è stato proposto con atto notificato il 12
luglio 2012 avverso una sentenza della Corte di cassazione
pubblicata in data 27 maggio 2011, quindi oltre il termine di
sei mesi, maggiorato della sospensione durante il periodo feriale, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., novellato
dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Cass., Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17060).
E nella specie il novellato art. 327, che ha abbreviato da
un anno a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., tra cui la revocazione per
il motivo indicato nel numero 4 dell’art. 395, trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma l, della legge n. 69 del
2009, giacché il reclamo in via giurisdizionale alla Corte
d’appello avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla
Commissione amministrativa regionale di disciplina è stato depositato il 17 novembre 2009, quindi successivamente al 4 luglio 2009.

sede.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno
degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II

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