Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29646-2006 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VI FLAMINIA 4 66, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VACCARO

CARMINE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 15/06/2005, depositata il

25/07/2005 R.G.N. 100/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato IGNAZIO MORONI (per delega dell’Avv. GIORGIO

VACCARO);

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega dell’Avv. TOMMASO GIORDANO

SPINELLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. proponeva appello nei confronti di L.P. e della Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n. 117/2002 del tribunale di Taranto, per sentire, in riforma dell’appellata sentenza, affermare l’esclusiva responsabilità del L. nella causazione di un sinistro stradale per scontro tra autoveicoli, in cui esso attore riportava lesioni personali e rimaneva coinvolta anche la vettura di S.G., che era stato parte nel giudizio di primo grado, poi abbandonato a seguito di intervenuto risarcimento.

La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata il 25.7.2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado in merito alla ricostruzione dell’ incidente, ritenendo che esso si era verificato per colpa esclusiva dell’attore, ciò essenzialmente sul rilievo che lo S. aveva rinvenuto sulla sua autovettura vernice azzurra di colore corrispondente a quella dell’auto del C. e che l’auto dello S., secondo i rilievi dei C.C., non presentava danni alla parte posteriore tali da giustificare un tamponamento della stessa da parte dell’auto del L., secondo la versione dell’attore.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C..

Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere il giudice di appello applicato la presunzione del pari concorso di colpa, pur in presenza dell’impossibilità di accertare con sicurezza le modalità dell’incidente.

2. Il motivo è infondato.

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che, quindi, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11/06/1997, n. 5250).

Avendo la corte di appello ritenuto, in conformità della decisione di primo grado che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva del C., correttamente non ha applicato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, che ha funzione solo sussidiaria.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza nella ricostruzione dell’incidente e nell’affermazione dell’esclusiva responsabilità del C., segnatamente per aver fondato tale ricostruzione sulla deposizione dello S. che era parte in causa, in quanto conducente della terza vettura coinvolta, senza tener conto del rapporto dei C.C..

4. Il motivo è infondato.

Osserva questa Corte in linea di principio che l’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un’altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall’interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell’interrogato alle domande rivoltegli.

Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trame elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass. 03/12/2004, n. 22753).

Nella fattispecie la sentenza di appello non ha assegnato un valore confessorio alle dichiarazioni dello S., ma le ha solo liberamente apprezzate ai fini della ricostruzione dell’ incidente.

La Corte ha, altresì, anche tenuto conto del rapporto dei C.C., rilevando che l’errata indicazione in esso della direzione di marcia dei veicoli non mutava il quadro probatorio della vicenda, in quanto da tale rapporto emergeva che il veicolo dello S. non presentava danni da tamponamento, come avrebbe dovuto essere secondo la versione dell’attore del tamponamento di tale auto da parte dell’auto del L..

4. In ogni caso con la censura il ricorrente mira anche ad una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto all’apprezzamento degli stessi effettuato da parte del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, che concretizzandosi in un giudizio di mero fatto resta insindacabile in sede di legittimità. Alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

(Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n.12467).

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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