Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18639/2005 proposto da:
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, P. LE FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato FOTI Carlo
Sebastiano, che lo rappresenta e difende con delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
EGA ESERCIZIO GRANDI ALBERGHI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.ra V.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso
lo studio dell’avvocato ZOPPIS Eugenio, che la rappresenta e difende
con delega a margine del controricorso;
Alberghi Riuniti Via Veneto S.r.l. già SABER di Fenicia Franca SaS
(OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri
VI.AN. e V.N., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ZOPPIS
EUGENIO, che la rappresenta e difende con delega a margine del
controricorso;
ISTITUTO VIGILANZA URBE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante Dott. M.A. elettivamente domiciliato
in ROMA, VA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE
ASSOCIATO BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato PRASTARO
ERMANNO con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3420/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa l’11/05/2004; depositata il 21/07/2004;
R.G.N. 9533/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI;
udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO;
udito l’Avvocato EUGENIO ZOPPAS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24 ottobre 1988 la s.r.l. Pitsperl conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe chiedendone la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Autorizzata la chiamata in causa della s.a.s. Saber di Fenicia Franca e della s.r.l. Ega, costoro eccepivano, rispettivamente, la carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità della chiamata in causa. Dopo che la causa era ritenuta in decisione si costituiva B.M., cessionario dei diritti della s.r.l. Pitsperl.
Il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione attiva del B. e comunque tardivo il suo intervento, rigettava la domanda della s.r.l. Pitsperl e nei confronti della EGA s.r.l. e nei confronti dell’Istituto Vigilanza Urbe e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della s.a.s. Saber. Interponeva appello B.M. chiedendo l’accoglimento della sua domanda. Gli appellati ed appellanti incidentali rilevavano il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della s.r.l. Pitsperl – divenuta Eurogest s.p.a.- cedente dei diritti al B., dichiarando di non consentire alla sua estromissione. Il giudice pertanto gli ordinava di provvedere a chiamarla in giudizio, ma non avendovi ottemperato le controparti rilevavano la conseguente inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto.
Con sentenza del 21 luglio 2004 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello del B. perchè ai sensi dell’art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, con facoltà per il successore di intervenire e del dante causa di essere estromesso soltanto se le altre parti vi consentono poichè questi è litisconsorte necessario. Non essendovi tale consenso e non avendo il successore provveduto ad integrare il contraddittorio, l’impugnazione era inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., mentre le impugnazioni incidentali della s.r.l. Alberghi Riuniti di Via Veneto, incorporante la s.a.s. di Fenicia Franca, e della s.r.l. Ega erano tardive ai sensi dell’art. 334 c.p.c..
Ricorre per cassazione B.M. cui resistono la s.r.l.
Alberghi Riuniti di via Veneto, l’Istituto di Vigilanza Urbe e la s.r.l. E.G.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente deduce: “Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 331 c.p.c., nonchè 1264 c.c.”.
Le cause inscindibili sono quelle che non hanno autonomia e in cui le domande ed eccezioni contenute in una causa incidono su altre cause presenti in un unico processo. L’interesse della cedente s.r.l.
Pitsperl è divenuto quello del cessionario ed infatti l’art. 1264 c.c., non richiede che il debitore ceduto accetti, ma soltanto la notifica della cessione per sapere a chi pagare e tale principio vale anche per il processo, sì che se non vi è opposizione, il cedente può esser estromesso, ed invece, se non è estromesso, incongruamente la giurisprudenza ritiene l’inscindibilità della causa. Ed infatti come può una domanda ritenersi non più esistente per il cedente e spostarsi sul cessionario sì da consentire l’estromissione del cedente se vi è accordo ed invece esser considerata inscindibile se non vi è stata estromissione?. Peraltro l’art. 331 c.p.c., non elenca le cause inscindibili, ma l’elaborazione è giurisprudenziale e dottrinale ed è verosimile che la causa in cui il diritto è stato ceduto è stata considerata inscindibile perchè non compresa tra quelle scindibili. Invece il successore a titolo particolare può interporre appello anche se non è parte del giudizio di primo grado e quindi l’art. 111 c.p.c., ha previsto una specie di estromissione tra cedente e cessionario essendo quegli ormai privo di interesse. Infatti le cause inscindibili non si sovrappongono, come quella in cui subentra il cessionario che sostituisce processualmente il cedente, ma incidono su altre cause del processo. Perciò in primo grado il cessionario può intervenire o esser chiamato in causa ed il processo prosegue tra le parti originarie. In secondo grado invece il cessionario, nei cui confronti la sentenza di primo grado produce effetti, può impugnarla ed il legislatore non aggiunge che il processo prosegue tra le parti originarie, in tal modo operando una specie di estromissione del cedente, che non ha interesse ad interloquire.
Infatti nel caso sia accolta la domanda originaria riformando la sentenza di primo grado il debitore, appellato, non ha interesse a che partecipi anche il cedente. Se invece il debitore ceduto è creditore e la sentenza di primo grado è confermata, questi si avvarrà di quest’ultima sia nei confronti del cedente, non parte del giudizio di secondo grado, sia del cessionario, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4. Nei confronti di quest’ultimo poi potrà avvalersi anche della sentenza di appello. Quindi gli artt. 331 e 332 c.p.c., non disciplinano il caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso perchè essa è disciplinata dall’art. 111 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Va infatti ribadito che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, se l’avente causa impugna la sentenza sfavorevole al dante causa, la mancata notifica dell’appello a quest’ultimo non può avere l’effetto di estrometterlo dal giudizio di secondo grado di cui è litisconsorte necessario se le altre parti non vi consentono, ma rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo ai sensi dell’ art. 331 cod. proc. civ., permanendo titolare effettivo del diritto controverso, cui altrimenti il giudicato non sarebbe opponibile (ex multis Cass. 19072/2003, 2707/2005, 18483/2006).
A questo principio si è conformata la Corte di merito e pertanto il ricorso va respinto.
Il ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.500,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010