Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4486 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12557-2015 proposto da:
CONDOMINIO “PRATO DEL MARE 2” DI VIA S ANNA N. 21
;\L\SCA1 ,ii persona dennumnitaratore pro tempo -CC, elettivamenty
domiciliato in ROMA, VIA ARCI 1IMEDE 138, presso lo studio
dell’avvocato GIULIO BELLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI MANNINO;

– ricorrente contro
COGEA SRL, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FILIPPO DI PRIMA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 4395/2014 del TRIBUNALE di CATANIA
depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA

FATTO E DIRITTO
La Cogea s.r.l. proponeva opposizione, con citazione notificata il 3 aprile
2013, dinanzi al Giudice di pace di Giarre, avverso il decreto ingiuntivo n.
28/2013, ottenuto dal Condominio Prato del Marc 2 per il pagamento, della
quota gravante sulla società ricorrente per saldo della prima e della seconda
rata del bilancio preventivo dell’anno 2012 concernente varie unità
immobiliari.
Il giudice adito, con sentenza n. 312/13, dichiarava cessata la materia del
contendere con riferimento ad alcuni di tali immobili, mentre accoglieva
l’opposizione quanto ad altrT e la rigettava con riguardo a due unità.
In virtù di appello ritualmente interposto, con atto notificato il 12 marzo
2014, dal Condominio Prato del Mare 2, il Tribunale di Catania, con sentenza
n. 4395/14, respingeva l’appello.
Il Condominio Prato del Mare 2 ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di due motivi e la Cogea srl ha resistito con controricorso.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta infondatezza del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano
nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della
causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa
deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
in pubblica udienza.
Ric. 2015 n. 12557 sez. M2 – ud. 09-06-2017
-2-

FALASCHI.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.

civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione

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