Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10503-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ARADOLO SRL, in persona del suo presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso

lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della decisione impugnata, è stata annullata la cartella emessa a carico della società Aradolo srl per la ripresa di IVA relativa all’anno 2008. La CTR ha ritenuto che in presenza della comunicazione dei dati IVA all’Ufficio, l’omessa trasmissione completa della dichiarazione Mod.Unico per errore non poteva giustificare il disconoscimento del credito IVA che la parte contribuente, peraltro, aveva ribadito nella dichiarazione integrativa presentata nel 2009.

La società intimata ha depositato controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Va premesso che il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestivo, rilevando ai fini del perfezionamento della notificazione in capo al notificante il momento della consegna all’ufficiale postale anche in ipotesi di notifica eseguita dall’avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994. Ed invero, questa Corte ha già chiarito che contrariamente a quanto da questa asserito, gli effetti della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità (come espressamente statuito dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004). In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene – cfr. Cass. n. 4919/2011 -.

Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato. Nella specie, pertanto, la notificazione del ricorso, in riferimento alla data di spedizione del plico postale che lo conteneva (2 dicembre 2008), risulta effettuata tempestivamente. La eccezione di tardività della notificazione del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente e ricorrente incidentale R., deve essere rigettata – cfr. Cass. n. 4919/2011 -.

Chiarito infine che il ricorso è parimenti procedibile (Cass. S.U. n. n. 22726/2011), i primi due motivi di ricorso, con i quali l’Agenzia prospetta la violazione delle disposizioni normative in tema di dichiarazione integrativa, di controllo automatizzato e di riconoscimento del credito meritano un esame congiunto e risultano entrambi infondati.

Occorre premettere che la questione circa la possibilità di ottenere la detrazione di un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce la relativa pretesa ventilata dalla parte ricorrente nella censura qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – affermandosi il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, nel caso di specie la CTR, annullando la cartella che aveva disconosciuto il credito IVA della società contribuente in ragione della omessa presentazione della dichiarazione – Mod. Unico -, ancorchè i dati IVA fossero stati comunicati all’Ufficio sia in epoca precedente che con successiva dichiarazione integrativa del settembre 2009 – ha deciso in sintonia con i principi anzidetti, riconoscendo la possibilità del contribuente di dimostrare comunque, nel procedimento dallo stesso promosso contro la cartella di pagamento che ha disconosciuto l’esistenza di un credito IVA, che tale pretesa era stata portata a conoscenza dell’Ufficio al di fuori della dichiarazione IVA.

Quanto al tema relativo all’onere della prova che il contribuente deve assolvere per giustificare, in assenza della dichiarazione, il diritto a detrazione del credito IVA sul quale si appunta il terzo motivo di ricorso, occorre preliminarmente chiarire che lo stesso, pur facendo riferimento nella rubrica della censura riferimento all’art. 2946 c.c. è indiscutibilmente rivolto, come risulta dal contenuto complessivo della censura, a contestare la decisione impugnata sotto i profili sopra indicati, tanto risultando sufficiente a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente in memoria.

Ciò detto e passando all’esame nel merito della censura occorre osservare che le S.U., nella sentenza suindicata, hanno chiarito che “…se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. n. 11168/2014e Cass. n. 18924/2015; conf, Cass. n. 17815/2015). Ne consegue che il contribuente deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576/2015). Si tratta di circostanze che restano riservate a quell’accertamento in fatto da parte del giudice di merito (Cass. n. 5072/2015), che è da compiersi con la latitudine suggerita, in tesi generale, dalla stessa Corte di giustizia (v. in causa Reisdorf)”. Orbene, a tali principi non si è attenuto il giudice di merito, non risultando che lo stesso abbia svolto un’attività volta ad acclarare se il credito indicato dal contribuente trovasse fondamento nella documentazione dallo stesso indicata, nemmeno avendo espressamente acclarato che l’esistenza del credito era incontroversa e non contestata da parte dell’Ufficio. Il quarto motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del terzo.

Sulla base di tali considerazioni, il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno rigettati, accolto il terzo e assorbito il quarto. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigetta il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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