Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4486 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27675-2018 proposto da:

D.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE ROMEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589;

– intimato –

avverso la sentenza n. 336/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO:

Che:

con sentenza resa in data 19/2/2018, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, e in riforma della decisione di primo grado, ha disatteso la domanda proposta da D.C.F. per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dall’attore per effetto dei molteplici errori commessi dal Ministero della Difesa in relazione alla domanda di arruolamento proposta dal D.C.;

che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse erroneamente liquidato, in favore del D.C., somme a titolo di risarcimento di un danno biologico mai rivendicato dall’attore, essendosi quest’ultimo limitato a chiedere il risarcimento dei soli danni patrimoniali e delle sole sofferenze psicologiche patite in conseguenza degli errori dell’amministrazione avversaria;

che, avverso la sentenza d’appello, D.C.F. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che il Ministero della Difesa non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la domanda proposta dall’attore, avendo quest’ultimo rivendicato, sin dall’introduzione del giudizio, il risarcimento di tutti danni subiti a seguito del contestato comportamento dell’amministrazione avversaria, senza alcuna limitazione, da tanto derivando la violazione, ad opera del giudice a quo, dell’art. 112 c.p.c., là dove impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda proposta e non oltre i limiti di essa;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come debba trovare applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi;

che, infatti, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del ‘fatto processualè, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di puntuale e completa allegazione (di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4) del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Rv. 596820 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21226 del 14/10/2010, Rv. 614397 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014, Rv. 631768 – 01);

che nella violazione di tale principio deve ritenersi incorso l’odierno ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta dall’attore, avendo quest’ultimo rivendicato, sin dall’introduzione del giudizio, il risarcimento di tutti danni subiti a seguito del contestato comportamento dell’amministrazione avversaria, senza alcuna limitazione, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa gli atti processuali (e il relativo contenuto) attestanti l’errore denunciato, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo il Ministero della Difesa svolto difese in questa sede;

che dev’essere attestata l’insussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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