Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4485 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29437-2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato

TEDESCO DAVIDE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOSITO TITO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale Avv. F.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA BORGHESE 3, presso

lo studio dell’avvocato CALANDRELLI VALENTINO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A., NUOVA MAA ASSIC. S.P.A., COMITAS COMP. ITAL. ASSIC.

IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 810/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 01/06/2005, depositata il 15/09/2005

R.G.N. 85/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato VALENTINO CALANDRELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 508/2001 il tribunale di Bergamo, pronunciando sulla domanda di B.A. (investito da un’autovettura assicurata presso Comitas, posta in liquidazione coatta amministrativa), condannò al risarcimento (circa L. 142 milioni, oltre interessi e spese) la conducente P.A. e il contumace Ina, quale gestore del Fondo di garanzia delle vittime della strada.

2.- La corte d’appello di Brescia, ritenuto tempestivo l’appello di Consap, lo ha accolto con sentenza n. 810/05, dichiarando Consap (succeduta ad Ina) priva di legittimazione processuale; ha accolto altresì l’eccezione di Comitas in l.c.a., dichiarando “prescritta l’azione” in suo confronto ed ha compensato le spese del grado tra tutte le parti.

3.- Ricorre per cassazione il B., affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso Consap s.p.a.- Fondo gestione vittime della strada.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 292 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto ammissibile l’appello principale di Consap (n.d.e.: erroneamente indicata come Comitas alla tredicesima riga di pagina 8 della sentenza impugnata), ritenendo che la notifica della sentenza effettuata alla stessa unitamente al precetto per dare corso alla procedura esecutiva fosse inidonea a far decorrere il termine breve.

La corte territoriale non aveva in particolare considerato che Consap era stata contumace in primo grado e che la notifica della sentenza al contumace deve essere effettuata alla parte personalmente ed è idonea a far decorrere il termine breve anche se avvenuta in forma esecutiva.

2.- Il ricorso è fondato, essendo del tutto improprio il richiamo della corte d’appello all’orientamento espresso, tra le altre, da Cass., nn. 1152/01 e 6480/95, secondo le quali la notifica della sentenza avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all’art. 156 cod. proc. civ. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Tale orientamento riguarda, infatti, la diversa ipotesi in cui, in presenza di un procuratore costituito, la sentenza venga notificata in forma esecutiva alla parte personalmente: in tal caso la mancata decorrenza del termine breve dell’impugnazione consegue al fatto che l’art. 326 c.p.c., comma 1 ricollega il termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria evidenziata dalla notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito della controparte, come prescritto dagli artt. 285 e 170 c.p.c..

Ma se, invece, il giudizio si sia svolto – come nella specie – nella contumacia della parte destinataria della notificazione, la sentenza che la conclude deve essere notificata alla stessa personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c. anche al fine della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; nè tale prescrizione trova deroga qualora la notificazione della sentenza sia stata effettuata in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale sia stata fatta (così Cass., n. 4975/00, cui adde, ex coeteris, Cass. nn. 1647/07, 5682/06, 12754/97, 8091/1987).

3.- La sentenza va dunque cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto vertendosi in punto di violazione di norme processuali, la causa può essere decisa “nel merito” con la declaratoria di inammissibilità dell’appello di Consap e di inefficacia (ex art. 334 c.p.c., comma 2) di quello incidentale tardivo di Comitas, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, inclusa quella relativa alla compensazione delle spese del grado.

L’appello principale di Consap, invero, è stato notificato il 19.1.2002, dunque ampiamente oltre i trenta giorni dalla notificazione della sentenza del tribunale, avvenuta il 29.11.2001;

quello di Comitas è stato proposto con comparsa depositata il 15.4.2002, dunque ad oltre un anno dal deposito (23.2.2001) della sentenza di primo grado, pur tenendo conto della sospensione per il periodo feriale.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza di Consap nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l’appello principale di Consap ed inefficace l’appello incidentale di Comitas, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;

condanna Consap alle spese dei giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, di cui 4.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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