Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4485 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI

NATALINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

D’ALBORA MAURIZIO, BUCALO SERGIO, RAMPELLI ELISABETTA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. G. BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato ANNECCHINO

MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati DELLA PIETRA GIOACCHINO,

DELLA PIETRA LELIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.N.A., L.P., L.M., M.P.,

CURATELA DEL FALLIMENTO RO.LA. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

e sul ricorso n. 23318/2005 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA in persona del Dott. F.

G. Dirigente (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO UVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDI FERNANDO giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI

39, presso lo studio dell’avvocato ANNECCHINO MARCO, rappresentato e

difeso dagli avvocati DELLA PIETRA GIOACCHINO, DELLA PIETRA LELIO

giusta delega a margine del controricorso;

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO GIOVANNI,

VILLANI ALBERTO, DELFINO FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.F., L.M., M.P., CURATELA DEL

FALLIMENTO RO.LA. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

e sul ricorso n. 23997/2005 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO

MARIA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DELFINO FRANCESCO, GUIDO GIOVANNI, VILLANI ALBERTO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa l’11/1/2005, depositata il 27/01/2005,

R.G.N. 514-571-690/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l’Avvocato NATALINO IRTI;

udito l’Avvocato LELIO DELLA PIETRA;

udito l’Avvocato GIOVANNI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. Un breve ANTEFATTO vale a chiarire la comprensione della complessa vicenda:

in data 7 giugno 1993 la società di costruzioni s.r.l RO.LA, di cui erano soci R.F. (RO) e L.P. (LO) era esposta verso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, filiale di (OMISSIS), per la somma di L. 2.489.748.029 oltre interessi bancari, a causa di affidamenti che nel corso degli anni erano venuti progressivamente ad aumentare. Tale debito era rimasto in essere sino al 1995, allorchè il L.P., si offrì di far iscrivere ipoteca su un suo immobile di (OMISSIS), a fronte di un finanziamento a medio termine destinato a consolidare il pregresso indebitamento, di cui avrebbe beneficiato la RO.LA quale mutuataria.

La Banca, verificata come veritiera la situazione dell’immobile (sulla base di una relazione del notaio V.V.), valutato il cespite, aderiva alla proposta, e con atto del (OMISSIS), a ministero del notaio V.V., accordava alla società ROLA un mutuo di L. 3 miliardi versati sul conto corrente della società, a garanzia del quale era accesa ipoteca di primo grado per L. 6 miliardi, sul bene immobile di cui era proprietario L.P. ed usufruttuaria parziale la madre L.M..

Eseguita la iscrizione della garanzia reale e consegnati alla società assegni circolari con valuta pari al mutuo, la Banca restituiva gli effetti a firma di L.P. per complessive L. 1 miliardo e 200 milioni e su espressa richiesta del R.F., dichiarava e confermava che la fideiussione da quel socio originariamente prestata, poteva ritenersi estinta (in quanto sostituita dalla garanzia reale ipotecaria), peraltro ricordando al R.F. la validità del patto inserito nel negozio fideiussorio in base al quale la garanzia personale si sarebbe ripristinata in caso di revoca o di annullamento degli atti estintivi delle obbligazioni garantite.

DOPO la stipula del contratto di finanziamento ((OMISSIS)) la Banca apprendeva che con sentenza del 6 settembre 1995 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento di RO.LA e che ancor prima dell’atto del notaio V.V. e della iscrizione della ipoteca, i coniugi L.P. e M.P., con rogito Percuoco del (OMISSIS) avevano costituito l’immobile poi ipotecato in patrimonio familiare. Poichè il fallimento rendeva aleatorio il recupero del capitale mutuato e poichè la costituzione del fondo patrimoniale familiare rendeva inutilizzabile la garanzia ipotecaria verso i titolari del fondo, la Banca decideva di convenire in giudizio i vari responsabili del dissesto.

1. Con citazione del 11 aprile 1996 dinanzi al Tribunale di Napoli, la Banca conveniva in giudizio la curatela del fallimento,i due soci R.F. e L.P., il notaio V.V. e le signore L.M. e M.P. che si erano prestate per porre in essere atti e garanzie lesive della solvibilità del credito verso la Banca.

Nell’atto introduttivo la Banca poneva le seguenti domande:

a. annullarsi per errore essenziale e in ogni caso per DOLO, indotto anche dal comportamento delle altre parti, il contratto di finanziamento redatto dal notaio V.V. il (OMISSIS);

b. conseguentemente, accertato che la RO.LA a quella data era debitrice di L. 2.728.692.900 oltre interessi al tasso del 14% e dichiarata la reviviscenza della garanzia fideiussoria prestata da R.F., condannarsi il R.F. al pagamento della somma indicata, con accessori sino al saldo;

c. dichiararsi L.P., L.M., R.F. ed il notaio V.V. responsabili in solido del danno conseguente alla stipulazione del contratto di finanziamento ed alla erogazione dello stesso;

d. condannarsi le medesime parti al pagamento della somma di L. 3 miliardi, oltre interessi al tasso dei primi ratei;

e. in via gradata dichiararsi assolutamente simulato l’atto del (OMISSIS) (rogito Percuoco) di costituzione del fondo patrimoniale per l’appartamento di via (OMISSIS);

f. alternativamente revocarsi quell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Si costituivano tutte le parti convenute resistendo alle pretese con articolate linee difensive; la causa era documentalmente istruita.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 1999, annullava per errore essenziale e riconoscibile il contratto di mutuo, dichiarava ripristinata la fideiussione prestata dal R. F. e lo condannava a pagare alla Banca l’intero debito di RO.LA (capitale e interessi); rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla Banca contro L.P., V.V. e L.M.;

dichiarava improcedibile la domanda di accertamento della esposizione debitoria della società fallita nei confronti della Banca; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal R.F. contro il socio L.P. ed ogni ulteriore domanda del R.F. contro le altre parti; procedeva al regolamento delle spese tra le altre parti.

3. Contro la decisione proponevano appello: la Banca Nazionale dell’agricoltura (limitatamente alla questione del preteso danno che il primo giudice aveva escluso a carico di V.V., L.P., L.M. e R.F.), il R.F. (sia con riguardo allo annullamento del finanziamento del (OMISSIS) tra la RO.LA e la B.N.A. ed alla conseguente reviviscenza della fideiussione, che con riguardo alla responsabilità del notaio per avere accertato l’inesistenza di vincoli pregiudizievoli sull’immobile ipotecato;

appellava infine anche il notaio V.V. che riproponeva richieste di pronuncia sulle domande di simulazione e revoca del rogito Percuoco (del (OMISSIS)).

4. Riuniti i giudizi nel contraddittorio di tutte le parti, restando contumace la curatela, la Corte di appello di Napoli,con sentenza del 27 gennaio 2005 così decideva: conferma la statuizione relativa all’annullamento del finanziamento per vizio del consenso; in accoglimento parziale dell’appello del R.F. condanna il L.P. a rivalere il R.F. delle somme che per capitale e interessi questi sarà tenuto a pagare alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, per effetto della pronunzia di primo grado, nei limiti della somma di Euro 619.749,28; respinge i gravami del notaio V.V. e della Banca; provvedeva quindi al nuovo regolamento delle spese (vedi amplius in dispositivo).

5. Contro la decisione hanno proposto:

5.1. ricorso principale R.F., affidato a tre motivi;

resistono con controricorso il notaio V.V., la Banca ed il L.P.;

5.2. ricorso incidentale la Banca veneta, affidata ad unico motivo;

5.3. ricorso incidentale il L.P. affidato ad unico complesso motivo con censure precisate nel contesto argomentativo (che la Corte contrassegna con le lettere da a sino a d).

Le altre parti non hanno svolto difese, pur ritualmente citate.

Hanno proposto memorie R.F. e L.P.. I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale del R.F. e quello incidentale della Banca non meritano accoglimento; il ricorso incidentale del L. P. è fondato in ordine al quarto motivo di censura, assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni.

Per chiarezza espositiva si darà prima la sintetica esposizione dei motivi a sostegno di ciascun ricorso, dando la precedenza al ricorso principale, quindi si darà la valutazione di ammissibilità, fondatezza, infondatezza delle singole censure.

1.A. SINTESI DESCRITTIVA DEI MOTIVI DI RICORSO DI R.F..

Il ricorso consta di tre motivi:

1.”Violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c., comma 2.

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) (ff 13 a 17 del ricorso)”.

Sostiene il ricorrente, dopo aver riprodotto il passo della motivazione che si censura, che sussiste il denunciato error in iudicando sul rilievo che il dolo del L.P., terzo datore di ipoteca, non si estende al contratto di mutuo, fatta salva la prova della connivenza della società, che non è stata data o spiegata con adeguata motivazione.

2.”Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di adempimento e di estinzione delle obbligazioni; degli artt. 1362 e 1363 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ” (ff 17 a 26 del ricorso).

La tesi, in estrema sintesi (ma in sede di riscontro si terrà conto degli argomenti dati) è che occorre tener conto dell’autonomia dei rapporti intercorsi tra le parti:

in principio vi è un conto corrente della RO.LA acceso presso la Banca e garantito dalla fideiussione del R.F.; conto corrente che non è estinto ma alimentato dal successivo mutuo; quindi ( (OMISSIS)) le parti concludono un contratto di mutuo, garantito dalla ipoteca prestata dal socio L.P.. Il tribunale annulla il contratto di mutuo e la Corte di appello conferma tale statuizione. Secondo la tesi del ricorrente sorge come unica obbligazione l’obbligo di restituire la somma ricevuta a mutuo, mentre il debito garantito dalla fideiussione è stato definitivamente pagato ed è estinta la correlativa obbligazione di garanzia. Il difetto di motivazione viene poi riferito alla mancata lettura delle clausole contrattuali, a partire dalla clausola 2 di concessione di un mutuo decennale, a seguire con la clausola sulla integrale estinzione della garanzia.

3.”Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di garanzie; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)” Si denuncia come erronea l’affermazione della Corte secondo cui la reviviscenza delle garanzia del credito si desume da un principio generale (e cita a sostegno Cass. 2004 n. 21585) non meglio ricostruito e con difetto assoluto di motivazione.

1.B. SINTESI DESCRITTIVA DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA (Antoniana popolare veneta incorporante per fusione della Banca Nazionale della Agricoltura spa).

Nell’UNICO motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo è indirizzato nei confronti del notaio V.V. e del L.P., corresponsabili, a titolo autonomo, dell’errore in cui è caduta la Banca nella stipula mutuo; la Banca ora chiede la riforma della decisione che esclude la responsabilità solidale dei suddetti corresponsabili in ordine al pagamento della somma costituita dalla valuta dei titoli restituiti e dalla somma di L. 261.407.100,in uno alle spese del giudizio.

1.C. SINTESI DESCRITTIVA DEL RICORSO INCIDENTALE DEL L.P..

(FF 38 A 52 DEL RIC.).

Il L.P., dopo aver riprodotto il passo della sentenza che lo riguarda e la relativa statuizione di condanna per la c.d. garanzia prestata alla banca, formula cinque censure, senza numerazione, che per comodità contrassegneremo con le lettere a, b, c, d.

a. error in procedendo per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione alla mancanza in prime cure di qualsiasi domanda, da parte della Banca o del R.F., in ordine alla restituzione delle cambiali a firma del detto L.P., nè in ordine alla presunta garanzia personale relativa all’utilizzo di tali titoli.

b. error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (ff 51 del ricorso) con riferimento alle domande proposte dal R.F. verso il L. P.. La tesi è che il R.F. nè in primo grado, nè in appello ha proposto domande nei confronti del L.P., mentre ha chiesto la reviviscenza di una garanzia mai prestata alla Banca.

c. error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 4 c.p.c. nel punto in cui la Corte di appello condanna il L.P. a rivalere al R.F. la somma di Euro 619.748,28 (corrispondenti a L. 1200 milioni), sempre sul rilievo che il R.F. non ha mai proposto una domanda in suo favore.

d. vizio della motivazione ed error in iudicando in relazione alle prove documentali in atti da cui si desume che l’utilizzazione dei titoli che il socio L.P. fornisce alla Società come finanziamento personale è stata data in pegno alla Banca e in parte in sconto effetti, di guisa che nessun rapporto di garanzia personale e per titoli è stato prestato. Al L.P. non può quindi trovare applicazione, neppure per analogia, l’art. 1954 c.c.;

L’error in iudicando per l’applicazione analogica dell’art. 1954 c.c. per le ragioni dette, cui si aggiunge l’argomento che il R.F., per agire in regresso, deve dare la prova di aver pagato alla Banca le somme richieste, nella veste di cofideiussore.

Compiuta la sintesi, veniamo all’esame dei singoli ricorsi, anticipando le conclusioni cui è pervenuta la discussione in sede di Camera di consiglio: rigetto del ricorso principale del R.F. e di quello incidentale della Banca; accoglimento del ricorso incidentale L.P. limitatamente al quarto motivo di censura e decisione di merito su tale punto.

2.A. ESAME DEL RICORSO R.F. (socio della società fallita RO.LA SRL e datore di fideiussione, sostituita dalla garanzia data dal contratto di mutuo del (OMISSIS)).

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai tre motivi sopra indicati, per le seguenti considerazioni:

2.a.1. quanto al primo motivo, configurato come error in iudicando congiunto a vizio della motivazione, si osserva che la formulazione della censura è incompleta, posto che la Corte di appello (ff. 45 a 48 della motivazione) esaminando il motivo di impugnazione del R. F., che sosteneva la validità del contratto di finanziamento, esprime due rationes decidendi, di cui la prima è a conferma della statuizione del primo giudice (ff 46) in ordine all’invalidità del contratto per errore essenziale riconoscibile, tenendo conto della condotta scorretta del L.P., che era parte del contratto di finanziamento (ff 46 della sentenza); una seconda ratio, come correttamente rilevato dal procuratore generale, concerne un obiter, espresso dalla Corte di appello, che evidenzia la più grave fattispecie dell’annullamento per dolo, ai sensi dell’art. 1439 c.c..

Appare evidente che la difesa del R.F. avrebbe dovuto estendere la censura anche alla prima ratio decidendi, mentre ha preferito denunciare l’error in iudicando sul rilievo che il dolo del L. P., terzo datore di ipoteca, non si estende al contratto di mutuo, fatta salva la prova della connivenza della società, che non è stata data o spiegata con adeguata motivazione (v.ff 46 della motivaz.). La incompletezza della censura la rende priva di decisività in ordine alla statuizione relativa all’annullamento del contratto, e dunque infondata nel merito. Trattandosi di obiter, per la seconda ragione di annullamento, non viene qui in esame la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che sussisterebbe se la sentenza si fondasse su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla. (Cfr. Cass. 2002 n. 4199, Cass. 2001 n. 5149; Cass. 2000 n. 6023 tra le significative).

Parimenti infondato è il secondo motivo, mediante il quale, denunciando error in iudicando per violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di adempimento e vizio della motivazione su punto decisivo, il R.F., fideiussore, tenta di sottrarsi agli effetti della statuizione di annullamento del contratto di finanziamento.

La Corte di appello, esaminando analiticamente la censura sul punto, corregge la statuizione del tribunale che perviene alla considerazione della reviviscenza della fideiussione per effetto della clausola 2 della fideiussione (riprodotta in esteso a ff 49 della motivazione), ma perviene egualmente alla conferma di tale statuizione (ff 51 in fine) osservando che “una volta accertato che l’obbligazione fideiussoria rivive, non per effetto dell’art. 2 del contratto di fideiussione, bensì in forza di un principio di ordine generale, in base al quale, annullata l’operazione creditizia prevista per la trasformazione della precedente situazione debitoria, questa ultima rivive integralmente, non si vede in vero perchè debba considerarsi ripristinata soltanto l’obbligazione fideiussoria del R.F. e non anche la contestata garanzia prestata dal L. P. nella misura di L. 1.200.000.000 in effetti cambiari”.

Il principio di diritto enunciati dalla Corte (ff 51 e 52 della sentenza) come principio generale degli effetti della pronuncia di annullamento, in accoglimento della relativa azione, viene desunto direttamente dalla disciplina codificata in relazione alla particolare natura del contratto contro il quale la domanda di annullamento è stata proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Non si tratta dunque di un principio generalissimo proprio della invalidazione del negozio giuridico, ma di un principio giuridico derivato dall’essenza e fondamento dell’annullabilità, sulla base delle fonti normative codificate e come tale sufficientemente specificato nella motivazione della Corte di appello, che in parte corregge la motivazione del primo giudice.

Questa Corte, nella sua funzione nomofilattica può dunque integrare la motivazione, con due puntualizzazioni:

a (prima puntualizzazione).

La fattispecie negoziale in esame oggetto di domanda di annullamento (art. 1441 c.c.) riguarda un contratto di mutuo tipico (art. 1813 c.c.) garantito da ipoteca, e cioè da una garanzia reale inefficiente, per avere il garante già costituito il cespite immobiliare in fondo patrimonio familiare.

L’operazione di finanziamento avviene dunque mediante un collegamento negoziale tra il negozio di finanziamento (mutuo), che pone a disposizione della impresa in crisi di liquidità rilevanti somme di danaro, e la garanzia reale, supervalutata, costituita dalla detta ipoteca sull’immobile sito in (OMISSIS).

I due negozi (mutuo e garanzia ipotecaria) risultano causalisticamente collegati, posto che il negozio di garanzia è posto in essere per rafforzare la posizione della Banca creditrice, e il mutamento della garanzia, da fideiussione del R.F. a ipoteca di L.P. e M.P., rende evidente che la Banca intendeva coprire meglio il rischio dell’insolvenza della società RO.LA. b.(seconda puntualizzazione) L’annullamento, opera con azione di natura costitutiva, diretta ad annullare il contratto ed i suoi effetti (cfr. art. 1445 e 1446 c.c., correlati all’art. 1441 c.c.), e risulta pronunciato per errore essenziale riconoscibile da parte della soc. Ro.la (poi fallita). Sul punto si è visto che il primo mezzo di impugnazione del R.F. non è idoneo a modificare tale pronuncia.

Il contratto annullabile è provvisoriamente valido, sino a quando non sia stato annullato con sentenza passata in giudicato; il legislatore prevede il rimedio della annullabilità nella considerazione prevalente dell’autonomia e della correttezza dei rapporti tra i privati, lasciando alle parti interessate la scelta di avvalersi egualmente del contratto viziato e utile, ovvero di impugnarlo per annullare gli effetti. Trattandosi di negozi collegati, l’annullamento ha effetto estensivo ad entrambi. Secondo antica ma consolidata dottrina il potere di annullamento del contratto, riservato al legittimato attivo,ha natura di diritto potestativo e determina nel caso di accoglimento della domanda, la pronuncia di una sentenza costitutiva, che annulla il contratto e ripristina tra le parti interessate la situazione preesistente.

Non appare dunque giuridicamente fondata la pur articolata censura del ricorrente R.F. che scinde la connessione negoziale e riduce gli effetti della pronuncia costitutiva e ripristinatoria di una garanzia fideiussoria che era stata dichiarata estinta dalla Banca nel presupposto della validità del contratto, il cui vizio di annullamento era stato rilevato successivamente all’atto della stipula, anche in relazione ad una condotta negligente del notaio stipulante.

Resta assorbito, per le considerazioni dette, il terzo motivo dove si assume l’error in iudicando e il vizio della motivazione, sempre in relazione ai principi generali applicabili alla domanda di annullamento ed agli effetti di una pronuncia costitutiva non adeguatamente impugnata (vedi il rigetto del primo motivo).

2.B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA. Il ricorso incidentale della Banca Antoniana popolare veneta, incorporante per fusione della Banca Nazionale della agricoltura s.p.a. è parimenti infondato.

La Banca, nel motivo descritto sub 1.B., chiede la riforma della decisione nel punto che esclude la responsabilità solidale del notaio V.V., in relazione al danno costituito dalla valuta dei titoli restituiti e della somma di L. 261.407.100 in uno con le spese del giudizio, deducendo error in iudicando in relazione ai principi generali di responsabilità contrattuale e, genericamente, il vizio della motivazione.

Il motivo, nella sua complessa formulazione, è inammissibile per quanto concerne la generica denuncia dell’error in iudicando, senza alcuna specificazione degli articoli di legge che si ritengono violati dalla decisione; (cfr. art. 366 c.p.c., n. 4); quanto al vizio della motivazione è invece manifestamente infondato essendo privo di autosufficienza ed ignorando il chiaro ragionamento svolto dalla Corte di appello (ff 54 e 55 della motivazione) che ritiene infondata la pretesa di estendere pretese risarcitorie nei confronti del notaio V.V., del L.P., del R.F. e della L.M., sul rilievo che la RO.La, come previsto nel contratto di finanziamento, versò i tre assegni miliardari direttamente sul proprio conto corrente senza compiere atti di prelievo, sicchè non sussiste il danno preteso;

neppure si evidenzia il vizio della motivazione che non considera provata la pretesa di un maggior danno per fondi erogati in eccedenza, imputando tali danni emergenti, alla responsabilità solidale del notaio V.V., del L.P. e della L.M..

La valutazione, in punto di difetto di prova del quantum attiene ad un prudente apprezzamento, iuxta alligata et probata, che si sottrae al sindacato di legittimità.

2.C. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DEL L., ACCOLTO LIMITATAMENTE AL QUARTO MOTIVO. Nella sua formulazione il motivo del ricorso è unico, ma le censure hanno una propria autonomia, e per comodità espositiva sono state contrassegnate dalle lettere a. b. c. d.. La censura accolta attiene alle argomentazioni sub d, che per comodità di lettura si ripropongono: deduce il L.P., congiuntamente, ma rispettando i principi di autosufficienza e specificità, l’error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione alle prove documentali in atti da cui si desume che l’utilizzazione dei titoli che il socio L.P. fornisce alla società, come finanziamento personale, è stata data in pegno alla Banca ed in parte in sconto effetti, di guisa che nessun rapporto di garanzia personale e per titoli è stato prestato. L’error in iudicando si pone in relazione alla applicazione analogica dell’art. 1954 c.c, che presuppone la prova di un rapporto di cofideiussione tra il R.F. ed il L.P., nella fattispecie concreta in esame non verificabile, onde neppure per analogia la norma risulta applicabile.

Il motivo è fondato, ed in vero la motivazione data dalla Corte di appello (ff. 52 e 53) è apodittica e insufficiente, non spiegando su quali prove il L.P. avrebbe garantito con garanzia personale la somma di L. 1200 milioni in effetti cambiari; sostiene infatti il L.P. che in qualità di socio ebbe a fornire il finanziamento personale, parte con titoli poi dati in pegno alla banca e parte con sconto effetti. Sul punto la Banca non ha provveduto a dare una prova qualificata documentalmente, nè ha proposto una censura accoglibile (vedi ante sotto il rigetto del ricorso incidentale). Pertanto viene a mancare il presupposto fattuale comparativo tra le posizioni del R.F., fideiussore, e la posizione del L.P., che non è cofideiussore, nè garante personale a titolo diverso, onde la azione di regresso, ancorchè suscettibile di applicazione per analogia iuris (art. 1954 c.c. e vedi Cass. 1962 n. 1862) non è applicabile al caso di specie.

Restano pertanto assorbiti gli altri motivi di censura e la Corte provvede nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarando che nessun obbligo di rivalsa incombe al L.P. nei confronti del R.F. (per le somme indicate a f. 53 della motivazione della sentenza di appello).

In relazione a tale decisione di riforma e per il regolamento delle spese processuali tra il L.P. ed il R.F., ritiene la Corte che la complessità delle vicende processuali giustifichi la compensazione delle spese dell’intero grado del giudizio.

2.D. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI. In relazione a quanto fin qui deciso, ferma la regolamentazione sopradata delle spese tra il L.P. e il R.F., si confermano le statuizioni delle sentenze di merito relative alle spese tra le altre parti e si compensano, per giusti motivi, in relazione alla complessità della vicenda processuale, le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del R.F. e quello incidentale della Banca Anton Veneta, accoglie il ricorso incidentale del L.P. limitatamente al quarto motivo (d) di censura, assorbiti gli altri e decidendo nel merito cassa il capo della sentenza di appello dichiarando che nessun obbligo di rivalsa incombe al L.P. nei confronti del R.F. e compensa le spese dell’intero giudizio tra il L.P. e il R.F.;

conferma le statuizioni delle sentenze del merito relative alle spese tra le altre parti e compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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