Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4485 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4449-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TEN PARTNERS SRL, EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 4310/642014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la decisione di primo grado, con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata alla società Ten Partners srl relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2005, non indicato nella dichiarazione.

La società contribuente non ha depositato difese scritte, come anche la Equitalia Nord spa.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio sembra essersi attenuto il giudice di appello, che ha riconosciuto la tempestività della richiesta valorizzando le liquidazioni periodiche e registri IVA che il contribuente aveva compilato e messo a disposizione dell’ufficio in sede di richiesta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis. Rispetto a tale accertamento l’Agenzia si è limitata a contestare, infondatamente stando al principio delle S.U. sopra riportato, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto il credito d’imposta in assenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di riferimento.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’illegittimità della decisione impugnata, nella parte in cui aveva escluso il ricorso alla procedura del controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per il disconoscimento di un credito indebitamente considerato dal contribuente, deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., è invece fondato e assorbe l’esame del terzo motivo.

La CTR, invero, ha totalmente tralasciato di esporre l’iter argomentativo volto all’implicito accoglimento del ricorso della parte contribuente in ordine alle sanzioni irrogategli dall’Ufficio., rendendo manifestato il vizio processuale della sentenza impugnata.

Sulla base di tali considerazioni accolto il quarto motivo di ricorso, disattesi i primi due e assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quanto motivo di ricorso, disattesi i primi due e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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