Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4485 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27100-2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINA RICCIO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 12/2/2018, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli Studi di Palermo, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da S.R. per la condanna dell’Università di Palermo al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito di due emotrasfusioni infette alle quali la stessa era stata sottoposta all’interno del Policlinico Universitario gestito dall’Ateneo convenuto, dalle quali era emersa la contrazione, da parte della Scalco, dell’epatite C;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza di alcuna responsabilità dell’Università convenuta non essendo emersa alcuna prova che le sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni dedotte in giudizio provenissero da un autonomo centro trasfusionale gestito dal Policlinico universitario di Palermo;

che, avverso la sentenza d’appello S.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che l’Università degli Studi di Palermo resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176,1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente invertito gli oneri probatori imposti dalla disciplina sull’adempimento delle obbligazioni, dovendo ritenersi imposto all’Ateneo convenuto l’onere di fornire la prova della provenienza delle sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni da un centro di controllo estraneo alla propria responsabilità e, conseguentemente, della non imputabilità a sè dell’inadempimento contrattuale ex adverso contestato;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, in coerenza al più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza del 29/03/2018 n. 7884), in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, benchè non risponda per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca (esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale), in capo a detta struttura, in quanto debitrice della prestazione sanitaria promessa ed eseguita, incombe pur sempre l’onere, al fine di esimersi dalla responsabilità per inadempimento alla stessa contestata, di fornire la prova di aver posto, nell’adempimento della sua obbligazione, la diligenza qualificata; ciò che equivale a dire che essa è esonerata dal compiere controlli ulteriori rispetto a quelli (all’epoca) comunemente praticati, qualora essa abbia trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente, salvo che essa stessa non abbia natura di autonomo centro trasfusionale;

che, nel caso di specie, proprio tale specifico accertamento non risulta correttamente condotto nella sentenza impugnata, essendosi la corte territoriale limitata ad affermare che la struttura sanitaria non fosse tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue (essendo tale controllo attribuito per legge al Ministero della salute), e che nel caso in esame non era risultato che le sacche di sangue utilizzate provenissero da un autonomo centro trasfusionale del Policlinico universitario di Palermo;

che, viceversa, al fine di esimere l’Università convenuta dalla responsabilità per inadempimento alla stessa ascritta, non bastava limitarsi al rilievo della prova (negativa) che le sacche di sangue utilizzate non provenissero da un autonomo centro trasfusionale del Policlinico universitario di Palermo, imponendosi, piuttosto, da parte dell’Università debitrice, la prova (positiva) che la stessa aveva in concreto trasfuso sangue già controllato e verificato dalla ASL competente;

che, una volta cassata la sentenza impugnata, spetterà al giudice del rinvio, al fine di assolvere la struttura sanitaria convenuta dagli obblighi risarcitori ex adverso pretesi, il compito di accertare in fatto se le sacche di sangue infetto dedotte in giudizio fossero state o meno acquisite tramite la struttura pubblica competente e se fossero stati eseguiti da quest’ultima i controlli imposti dalla normativa allora vigente;

che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA