Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4484 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4484 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 18370-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– _ricorrente –

Contro
GARZILLO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

‘t

Q

Data pubblicazione: 25/02/2014

STABILE DANTE, ANNA AMANTEA, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 485/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 18.4.2012, depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Dante Stabile che si riporta
agli scritti.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dall’Inps
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, dichiarata la
carenza di legittimazione passiva dell’INAIL, aveva accolto la
domanda di Garzillo Lucia al beneficio previsto dall’art. 13 comma 8
della 1. n. 257 del 1992 in relazione all’attività lavorativa prestata presso
la Marzotto sud s.p.a. nel periodo 9.7.1969-16.11.1985.
La Corte territoriale ha ritenuto proponibile l’azione, sebbene fosse
stato accertato che la ricorrente non avesse preventivamente
presentato domanda amministrativa all’Istituto previdenziale, sul
rilievo che tale domanda non era, nella specie, necessaria atteso che
solo per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 47 comma 5 d.l. 269 del
2003 (conv. in 1. 326/2003) e nei confronti dei soggetti non ancora
pensionati tale preventiva richiesta doveva essere inoltrata (cfr. art. 47
comma 6 bis d.l. citato).

Ric. 2012 n. 18370 sez. ML – ud. 04-02-2014
-2-

Q

Nel tenore testuale della disciplina applicabile il diritto con il
correlativo obbligo sorge

“ex lege”

in correlazione al relativo

presupposto e in assenza di una specifica domanda.
L’Inps censura la sentenza per avere la Corte territoriale, in violazione
degli artt. 7 e 8 della 1. 11.8.1973 n. 533 e dell’art. 443 c.p.c. escluso, ai

1992 la necessità per l’assicurato di proporre una apposita domanda
amministrativa laddove invece la necessità di presentare una domanda
discenderebbe dalla natura stessa del beneficio in esame poiché i fatti
costitutivi dello stesso ( esposizione all’amianto in misura superiore ai
limiti previsti dall’art. 24 dig. n. 277/1991 e per più di dieci anni),
sfuggirebbe al diretto controllo dell’Istituto e non sarebbe da questo
conoscibile.
Né, ad avviso dell’Istituto, sarebbe estensibile il principio affermato
nella sentenza n. 20892/2007 poiché l’esclusione della domanda
amministrativa sarebbe connessa all’effettiva conoscenza da parte
dell’ente erogatore dei presupposti per una riliquidazione, laddove
invece nella specie non si verte nell’ipotesi di riliquidazione di una
pensione già in essere ma piuttosto nell’accertamento di un autonomo
diritto avente a oggetto l’applicazione del coefficiente di
moltiplicazione previsto in caso di esposizione qualificata all’amianto.
Precisa inoltre l’Istituto che la domanda amministrativa avrebbe rilievo
solo quale condizione di proponibilità del ricorso e non, certo, quale
requisito costitutivo del diritto e richiama la giurisprudenza formatasi
in tema di decadenza dall’azione giudiziaria a conforto della sua
ricostruzione. Inoltre sottolinea che la domanda di accertamento
dell’esposizione all’amianto inoltrata all’Inail non costituisce un
presupposto idoneo a supplire alla mancanza di una domanda rivolta
all’Inps stante la necessità che la domanda amministrativa sia rivolta
Ric. 2012 n. 18370 sez. MI – ud. 04-02-2014
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fini della percezione dei benefici previsti dall’art. 13 della 1. 257 del

all’ente detentore della posizione contributiva e pensionistica
dell’istante tenuto, poi, ad erogare la prestazione.
Tanto premesso si osserva che le censure formulate appaiono fondate
alla luce della ricostruzione del sistema d’ accesso al beneficio
contributivo in esame.

consolidata (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
1629 del 2012 e n.11400 del 2012) del parallelo problema
dell’applicazione alla fattispecie in esame della decadenza prevista
dall’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal D.L. n.
384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) affermando il
principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n.
639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4
(convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le
controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione..
Si è affermato che la disciplina dettata dall’art. 47 citato si applica a
tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione
del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così
da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche
l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile
ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più
favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio
previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Si è altresì chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie
avanzate da soggetti, come nella specie, già pensionati, che non sono
Ric. 2012 n. 18370 sez. ML – ud. 04-02-2014
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La Corte si è occupata recentemente, e con giurisprudenza del tutto

applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella
sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al
ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione
dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente)
liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un

essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e
autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a
presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o
sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento
pensionistico. Presupposto logico e fattuale di tutto il ragionamento
della Corte è dunque la necessità che l’assicurato porti a conoscenza
dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto
dall’interessato.
La modalità di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per
beneficiare della prestazione integrativa è, nell’attuale sistema, la
presentazione di un’ apposita domanda amministrativa corredata della
documentazione atta a darne dimostrazione.
Ed il sistema è concluso in quanto è alla data di tale domanda,
necessaria già nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269
del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003) che ne ha
addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto
termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo che deve
aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione
giudiziaria.
Né può ritenersi equipollente la presentazione di una domanda
amministrativa rivolta ad un ente con finalità del tutto diverse quale
quella presentata all’Inail per ottenere una certificazione di avvenuta
esposizione all’amianto (domanda del 3.11.2006).
Ric. 2012 n. 18370 sez. ML – ud. 04-02-2014
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beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad

Poiché nella specie è pacifico che nessuna domanda sia stata presentata
dall’assicurato all’Inps il ricorso doveva, necessariamente, essere
dichiarato improponibile.
Alla luce delle esposte considerazioni che il Collegio condivide siccome
coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia in ordine alla

memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Ricorrendo con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°,
n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale, il ricorso va accolto e
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito
con rigetto della originaria domanda. Il consolidarsi solo in epoca
successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza
di legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo
nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Roma, 4 febbraio 2014
residente
(1/1/0

improponibilità della domanda e che le stesse non sono intaccate dalla

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