Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4484 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2173-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ESERCIZIO FIERISTICO AUTONOMO DI BASILICATA SRL, ENTE FIERA AUTONOMO

BASILICATA SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 387/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata indicata in epigrafe. Il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla Esercizio fieristico Autonomo di Basilicata s.r.l. per la ripresa a tassazione di Ires, per l’anno 2006, in relazione ad operazioni inesistenti, nonchè all’Ente Fiera autonomo Basilicata per l’anno 2006.

Secondo il giudice di appello la decisione di primo grado che aveva annullato l’accertamento redatto sulla base di un processo verbale di constatazione emesso dalla Direzione regionale delle entrate sul presupposto che tale organo fosse sfornito del relativo potere in forza dell’abrogazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 2 era da considerare corretta.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, art. 61, comma 1 e art. 66, comma 3 e art. 68, comma 1, L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 360 e D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13 conv. nella L. n. 2 del 2009, evidenziando che una corretta esegesi della normativa succedutasi per effetto dell’istituzione delle Agenzie in esito al D.Lgs. n. 300 del 1999 non lasciava dubbi in ordine al fatto che le Direzioni regionali, diventate organi delle Agenzia delle entrate avevano pieno titolo al compimento di verifiche fiscali, essendosi il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13 conv. nella L. n. 2 del 2009, limitato a contenere tale potere nei limiti di una competenza per valore diversa da quella generale già esistente.

La censura è manifestamente fondata, alla stregua dei principi, ai quali va data continuità, espressi da Cass. nn. 20915/2014, 24263/2015, 846, 4648 e 4649/2016, depositate rispettivamente il 19 gennaio 2016 ed il 9 marzo 2016, secondo i quali in materia di accertamento, le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva in attuazione delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 3, e del Regolamento di amministrazione n. 4 del 3 novembre 2000, il cui esercizio, peraltro, è limitato, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari, rimanendo, in tutti gli altri casi, l’Agenzia delle Entrate titolare dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei tributi erariali, già propri del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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