Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4483 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 16089-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente omiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 25/02/2014

Contro
CIARDULLI ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 30.3.2012, depositata il 28/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

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Fatto e diritto
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Campobasso, ha
accolto l’appello proposto da Antonio Ciardulli ed ha riformato la
sentenza di primo grado riconoscendo il suo diritto ad ottenere la
rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche dell’indennità

integrativa speciale, con decorrenza dal 1.1.96, costituente parte
dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godevano.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con un unico
motivo.
Il Ciardulli non si è costituito.
Tanto premesso il ricorso appare manifestamente infondato,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass.
nn. 29080/2011, 29914/2011, 10769/2012).
Anteriormente era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del
2005) che “in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità
integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.

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Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122
del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11,
commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di
ragionevolezza.
La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: “Va premesso
che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a
trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla
previsione dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito,
sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a
vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il
danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente
obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il
diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma dell’art. 2 Cost. e dell’art. 38
Così’., comma 2, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore
nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del
2000 e n. 118 del 1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di
trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con
la L n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una
misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai
cittadini, alla stregua dei citati arti. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una
situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato

diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del legislatore,
nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della
gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella
sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse

lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n.
342 del 2006 e n, 226 del 2000).
Ciò posto, si deve rilevare che con la L 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma
363 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
— Legge Finanziaria 2008), è stato disposto che “L’indennizzo di cui alla L 29
ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle
forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. La L 29
ottobre 2005, n. 229, art. 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla L n. 210
del 1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi
«Imitante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma
4 della norma statuisce che “L’intero importo deltindennizzo,stabilito ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT”. Per il richiamo effettuato dalla L n. 24 del 2007 all’intero L n. 229
del 2005, art. 1 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo
riconosciuto ai soggetti affitti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento
di esecuzione della L n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, recato dal D.M. 2
ottobre 2009, n. 163 ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’imporlo dell’indennizzo
suddetto “è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT.
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità
di trattamento ei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto
a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da
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non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una

vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad
entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522
del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone 4e/te da
sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da
ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati

a quello del beneficio introdotto dalla L n. 210 del 1992, art. 1, comma 3. Nella
sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili
subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e
neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria
pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla
solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cosi..
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole
disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, la situazione
venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da
epatite post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da
talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione
programmato: L n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata proprio sulla
componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la
conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione
derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come
sopra riscontrate tra i due benefici.
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati
ab origine, “nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso”, anche a
prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla
indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa.
Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del
quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non
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controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico,

sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra
evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle ev,oste considerazioni, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale del D.L n. 78 del 2010, art. 11, comma 13
convertito, con modificazioni, dalla L n. 122 del 2010, art. 1, comma 1. La

strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti
intertemporali della norma inteTretativa, della quale,dunque, segue la sorte”
(Corte cost. 293/2011).
Né si può sostenere – come deduce il Ministero— che, essendo stato
individuato – dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale – come
tertium comparationis la legge in materia di talidomite n. 244 del 2007, la
decorrenza dell’adeguamento rivalutafivo dovrebbe fissarsi dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima legge. Non è infatti questo il dictum
della Corte Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali
alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva
che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la
Corte ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010,
comma 14 il quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i
provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa
speciale.
Deve quindi concludersi, in conformità con i principi di diritto
recentemente espressi da questa Corte, che “in tema di danni da
trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa
speciale, prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è
soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con Part. 2, comma 363, della legge n. 244 del
Ric. 2012 n. 16089 sez. ML – ud. 04-02-2014
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declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di di.sposizione

2007, dei danni da somministrazione di talidomide (Cass. ord. n. 10769
del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27 dicembre 2012 ed ancora ord.
21265/2013).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre
provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione stante la mancata

PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Nulla spese

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2014
residente

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costituzione del Ciardulli che è rimasto intimato.

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