Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29234-2006 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GRAZIO 10, presso lo studio dell’avvocato LOPINTO MARIA

STELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CASSOTTA GIORGIO,

BENFATTO SANDRO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FLUNCH ITALIA SRL, (OMISSIS), in persona del Procuratore

Generale, dr.ssa B.A., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DE HONESTIS VITO A. giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 55/2006 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

LEGNANO, emessa il 13/02/2006, depositata il 13/02/2006; R.G.N.

170713/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 S.G., di professione avvocato, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Legnano Lunch Italia s.r.l., chiedendo di essere risarcito dei danni subiti per effetto della condotta illecita della cassiera del punto di ristorazione sito all’interno del Centro Commerciale Auchan di (OMISSIS). Espose che, ordinato un pasto frugale, del costo di Euro 4,05, aveva consegnato alla predetta cassiera una banconota di Euro 20,00, vedendosi restituire un resto di soli 0,95 centesimi; che, malgrado le sue recriminazioni e la richiesta di procedere immediatamente al controllo di cassa, per appurare la presenza di un’eventuale eccedenza, aveva dovuto attendere la chiusura dell’esercizio, e cioè le ore 20,30, allorchè, effettuati tutti i conteggi e riconosciuto l’errore, gli era stata restituita la somma di Euro 15,00; che tale fatto, in ragione anche della presenza di terze persone e di suoi conoscenti, gli aveva procurato i danni all’onore e alla reputazione dei quali veniva ora a chiedere il ristoro, quantificando in Euro 2.500,00 la somma idonea a risarcirlo dei pregiudizi subiti.

Costituitasi in giudizio, Flunch Italia s.r.l. contestò le avverse pretese.

2 Con sentenza del 17 gennaio 2005 il giudice adito condannò la società convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 1.000,00.

Proposto dalla soccombente gravame, il Tribunale di Milano, in riforma della decisione impugnata, ha respinto la domanda attrice.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S. G., formulando due motivi.

Resiste con controricorso Lunch Italia s.r.l.. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I due motivi di ricorso – con i quali sono formalmente denunciati violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della condotta illecita del personale della convenuta nonchè della sussistenza del danno morale per effetto della lesione all’onore e alla reputazione sofferta dal danneggiato – deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi che governano la materia nonchè vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del giudizio espresso dal decidente, preclusa in sede di legittimità. A ben vedere, infatti, nessuna argomentazione giuridica viene svolta in ricorso per contrastare il nucleo essenziale del convincimento del Tribunale, – e cioè la sostanziale incolpevolezza dell’errore della cassiera, da una parte, e la non imputabilità alla controparte della decisione del cliente di trattenersi presso il centro commerciale, al fine di attendere l’ora di chiusura della cassa frutto di un plausibile apprezzamento del materiale istruttorio.

Il ricorso è rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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