Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 24/02/2010), n.4483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2441-2005 proposto da:

M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRI

DAVID;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE

LINDA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARTINELLI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1987/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato DI MEO Stefano, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L. citava in giudizio M.I. chiedendo che quest’ultimo fosse condannato al rilascio del terreno di sua proprietà, sito nei comune di (OMISSIS), in quanto da lui detenuto senza titolo, precisando al riguardo che, con sentenza passata in giudicato era stata rigettata la domanda in precedenza proposta dallo stesso M. tesa ad ottenere l’acquisto dello stesso fondo per intervenuta usucapione. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi del terreno stesso.

L’adito tribunale di Livorno, sez. dist. di Piombino, con sentenza in data 1.12.2000, in accoglimento della domanda attrice, condannava il convenuto al rilascio del fondo; rigettava la riconvenzionale ritenendo che non era maturato il termine per l’usucapione del diritto di enfiteusi, di cui peraltro mancavano i necessari presupposti. Avverso detta decisione proponeva appello il M. che insisteva per il rigetto della domanda attrice e l’accoglimento della propria riconvenzionale di accertamento d’intervenuta usucapione del diritto di enfiteusi. Si costituiva l’appellata instando per il rigetto del gravame.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1987/03, depos. 18.12.2002, rigettava l’appello proposto dal M., ritenendo che la domanda relativa al contratto agrario era inammissibile in quanto nuova mentre mancavano i requisiti per la configurabilità dell’enfiteusi (con specifico riferimento al mancato pagamento del canone enfiteutico).

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso il M., sulla base di una sola censura; la B. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 607, L. 25 febbraio 1963, n. 327, art. 2, L. 22 maggio 1980, n. 233, art. 1 nonchè dell’art. 112 e 345 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che egli non avesse ritualmente richiesto, in via subordinata, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto agrario. Sostiene infatti che l’oggetto della sua domanda è un “diritto reale”, derivato da un rapporto agrario atipico quale quello scaturente da un “contratto di colonia migliorataria ultraventennale”, definito dalla S.C. “una sottospecie di enfiteusi”;

perla configurabilità di tale rapporto agrario non assumerebbe rilievo decisivo il pagamento del canone – come invece per l’enfiteusi – essendo elemento essenziale l’avvenuto miglioramento del fondo. La corte territoriale ha poi disatteso le domande avanzate da esso ricorrente ritenendo che, per un verso egli non avesse ritualmente domandato l’accertamento del rapporto agrario e comunque, non avesse dimostrato il compimento dell’attività caratteristica dell’enfiteuta, ossia il pagamento del canone. Non condivide quindi l’opinione della stessa Corte fiorentina secondo cui nella fattispecie trattasi di domanda nuova, rilevando che nei giudizio di primo grado una domanda relativa ad un rapporto ad meliorandum era stata comunque da lui dedotta nella comparsa di risposta (anche se non più riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni), per essere nuovamente avanzata come specifico motivo d’impugnazione nell’atto di citazione in appello. Conclude affermando che la Corte fiorentina avrebbe di fatto omesso di pronunciarsi sul diritto reale, derivato dal rapporto agrario atipico come da lui prospettato.

La doglianza è priva di fondamento. Non sussiste la prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte de giudice a quo. Invero, secondo questa S.C. “l’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito”. (Cass. n. 12412 del 25/05/2006). Ciò posto, si rileva che la corte fiorentina, dopo aver puntualmente sottolineato la “facilità” con la quale l’attore “saltabecca” a piacimento da un domanda all’altra (aveva proposto, senza successo, anche una domanda tesa ad ottenere l’avvenuta usucapione della proprietà del terreno), ha poi osservato che l’appellante nel suo atto d’impugnazione … “dopo aver sostenuto, in ipotesi, l’esistenza di un contratto agrario e cioè di un contratto di colonia migliorataria ultraventennale”, sia pure qualificato come una sottospecie di enfiteusi, nelle conclusioni ha ribadito la propria riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di enfiteusi. Ha poi evidenziato, lo stesso giudice, che se anche si volesse ritenere avanzata in via di mera ipotesi, una domanda rivolta all’accertamento di siffatto contratto di colonia, si tratterebbe comunque di una domanda nuova – come tale inammissibile “non essendo stata avanzata in sede di conclusioni di primo grado”.

Poste tali premesse, rileva il Collegio che il ricorrente, non osservando il criterio di autosufficienza, censura in modo del tutto generico siffatta affermazione del giudice d’appello circa la novità della domanda, senza precisare le circostanze specifiche in cui la domanda in questione, nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe stata, da lui riproposta o comunque coltivata (deducendo o allegando prove ecc.) in effetti neppure si può ritenere che tale domanda sia stata avanzata in sede di gravame, dove egli di fatto, in sede di conclusioni si è limitato a ribadire soltanto la riproposizione della “… propria riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di enfiteusi”, senza alcun riferimento al rapporto agrario in oggetto. E’ anche vero peraltro che i giudice a quo ha preso in esame la domanda relativa a tale rapporto, sia pure “a titolo di mera ipotesi, nel caso in cui la stessa si fosse ritenuta ritualmente proposta”, giudicandola inammissibile in quanto domanda nuova. Peraltro ne ha decretato l’infondatezza anche nel merito, anche nel caso in cui – sempre a titolo di mera ipotesi – “si fosse (voluto) ritenere il contratto suddetto come una specie di enfiteusi”, in relazione al fatto che non era stato mai corrisposto il dovuto canone enfiteutico.

In conclusione la censura proposta è sotto ogni aspetto priva di giuridico pregio e va dunque disattesa.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna 1 ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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