Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4483 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23384-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

PIERI Gloria, rappresentata e difesa dagli avvii Paolo Bonomi e Franco
Raimondo Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del
secondo difensore, in Roma, alla via L. G. Faravelli, n. 22;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 4440/02/2015 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO
— che in controversia relativa ad impugnazione di avviso di
accertamento e di liquidazione, relativi ad IRPEF e imposte di registro per
gli anni dal 2000 al 2003, conseguenti all’accertata omessa registrazione di
contratti di locazione di immobili e dichiarazione dei redditi conseguiti, la
Commissione tributaria lombarda con la sentenza in epigrafe indicata,
pronunciando in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n.
21292 del 2014, accoglieva l’appello della contribuente annullando gli atti
impositivi ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale per
avere l’Ufficio finanziario omesso di adeguatamente giustificare, se non
con un inammissibile riferimento all’approssimarsi della scadenza del
termine di decadenza dei poteri accertativi, la notifica degli atti impositivi
prima del decorso del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n.
2212 del 2000;
—che per la cassazione della predetta sentenza ricorre, con un unico
motivo, l’Agenzia delle entrate cui replica l’intimata con controricorso;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;

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partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere doti. Lucio LUCIOTTI.

CONSIDERATO
— che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del
2000, sostenendo che nella specie non era obbligata ad attivare nella fase
amministrativa il contraddittorio con la contribuente, non vertendosi in

—che, diversamente dalla proposta formulata dal relatore (cfr. Cass.,

Sez. U., n. 8999 del 2009), il Collegio ritiene che il motivo sia
inammissibile;
— che è preliminare la considerazione che, avendo la CTR
pronunciato in sede di rinvio, la natura “chiusa” del giudizio di rinvio
impediva la modificazione dei termini oggettivi della controversia, espressi
o anche solo impliciti nella sentenza di annullamento, essendo preclusa
alle parti la possibilità di avanzare richieste diverse da quelle già prese, o
formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di
decisione o evidenzino un fatto “ex lege” ostativo all’accoglimento
dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato
implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della
sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato
non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 18600
del 2015 di questa Sottosezione; in termini anche Cass. n. 22885 del 2015;
Cass. n. 26200 del 2014);
— che, dunque, la statuizione impugnata, là dove accerta (peraltro
correttamente) l’assenza di un valido motivo che giustificasse la notifica
ante tempus dell’avviso di accertamento, si muove nel solco tracciato

dall’ordinanza di rinvio di questa Corte n. 21292 del 2014, che,
esaminando il motivo di ricorso con cui la contribuente aveva dedotto
«l’omessa pronunzia da parte della CTR sull’eccezione relativa all’erroneità
della decisione di primo grado che aveva ritenuto sussistente il requisito
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alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione censurata;

della necessità e urgenza, alla stregua della L. n. 212 del 2000, art. 12,
comma 7 in ragione dell’approssimarsi della scadenza del termine utile per
la notifica dell’accertamento relativo all’anno 2000», riteneva fondata la
censura sul rilievo che «Nessuna statuizione è stata adottata dal giudice di
appello»;

omette di riprodurre con adeguata autosufficienza il motivo di ricorso per
cassazione proposto dalla contribuente avverso la prima statuizione di
merito (di cui è riprodotto la sola “rubrica”), nonché di trascrivere il
contenuto del corrispondente motivo di appello proposto dalla Pieri
avverso la sentenza della CTP, su cui la CTR non pronunciò, deve
pervenirsi alla conclusione che era precluso al giudice di merito ogni
accertamento sulla questione dedotta con il motivo di ricorso in esame,
ovvero quella della sussistenza sub Jpecie dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale, ormai coperta dal giudicato originato dalla
statuizione cassatoria; ne consegue che la censura in esame non coglie la
ratio decidendi della sentenza impugnata, incorrendo, quindi, nella rilevata
inammissibilità;
— che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente
va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese
processuali liquidate come in dispositivo, mentre, risultando soccombente
una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per
essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per

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— che, pertanto, anche in considerazione del fatto che la ricorrente

esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per

cento dei compensi ed agli accessori di legge.

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