Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1907/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

ITALCOSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 501/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella notificata alla società Italcostruzioni srl relativa ad IVA e altri tributi per l’anno 1999.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I due motivi di ricorso sono inammissibili, non cogliendo nè contestando la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, con la quale il giudice di appello ha ritenuto la nullità della cartella per difetto di motivazione. L’Agenzia, per converso, prospetta l’erroneità della decisione poichè la CTR avrebbe annullato la cartella in ragione dell’omesso invio dell’avviso bonario. Ciò che non si riscontra dalla pronunzia impugnata.

Il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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