Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4483 del 21/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4483 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: LA TERZA MAURA

CC

ORDINANZA
sul ricorso 8001-2011 proposto da:
CANNIZZARO ADALGISA CNNDGS79A68F258E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FAA DI BRUNO 52, presso lo
studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato IOZZIA VINCENZO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012
9181

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587

in persona del

Presidente e

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 21/02/2013

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –

avverso la sentenza n. 146/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA del 18.2.2010, depositata il 16/03/2010;

consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione
scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

8001/2011 Cannizzaro Adalgisa c. Inps
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado
con cui era stata rigettata la domanda proposta da Cannizzaro Adalgisa per ottenere l’indennità d

disoccupazione per l’anno. 2000. Rilevava la Corte adita che la Cannizzaro era stata cancellata dagli
elenchi dei lavoratori agricoli con provvedimento che l’ Inps aveva prodotto in primo grado; che non
era stato proposto appello avverso il punto relativo alla avvenuta cancellazione e che la iscrizione
negli elenchi costituiva presupposto indispensabile per il diritto alle prestazioni richieste.
Di questa sentenza la Cannizzaro domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
L’Inps è tioutist.o4ntimatoi ,

c;rA

T

Con l’unico motivo si denunzia difetto di motivazione ed omissione di pronunzia.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica della ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di
cui alla memoria;
Ed infatti l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce un accertamento
costitutivo dello status di lavoratore agricolo e rappresenta pertanto il presupposto necessario per la
costituzione del rapporto assicurativo tra l’ente e il lavoratore. Conseguentemente la ricorrente non
poteva proporre azione giudiziaria per il conseguimento delle indennità richieste giacché era ormai
cancellata dagli elenchi suddetti per il periodo di insorgenza del diritto fatto valere. ( da ultimo
Cass. 14994/2005).
Né, a tutto voler concedere, in ricorso sono stati allegati elementi, emergenti in giudizio e non
considerati dai Giudici di merito,comprovanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in
agricoltura che avrebbero dimostrato la erroneità del provvedimento di cancellazione e comunque il
diritto alle prestazioni. Resta quindi accertata solo l’avvenuta cancellazione.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo
anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le-sne
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maternità per astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al patto del 9.7.99 e la indennità di

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