Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4482 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 24/02/2010), n.4482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1653-2009 proposto da:

GENFIMM SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

22, presso lo studio dell’avvocato CUCCIA ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BOCCHINI ERMANNO;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BALBO N. 21, presso lo studio dell’avvocato GANDINO

ANTONIO SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MORRA EMANUELE;

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI

AUGUSTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE MASSIMILIANO,

LOPIANO MICHELE;

– controricorrenti con due separati atti –

avverso la sentenza n. 4060/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato BOCCHINI Ermanno, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato MORRA Emanuele difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 2002, G.L. deduceva di essere proprietario di una unità immobiliare in (OMISSIS), facente parte del fabbricato “(OMISSIS)”; nel (OMISSIS), con atto di pennuta e costituzione di servitù, esso esponente aveva provveduto a regolare ogni questione relativa alla comunione delle opere realizzate, con il comproprietario del fabbricato, C. F.; tra l’altro, veniva pattuito che in caso di vendita del primo livello, lo stesso C. si obbligava a murare una finestra che affacciava sul giardino.

Nel (OMISSIS), il predetto alienava alla società GEIM srl la quota di sua proprietà esclusiva del predetto fabbricato; benchè sollecitata a provvedere alla ricordata muratura, la società non aveva provveduto.

In ragione di tanto, il G. aveva provveduto a citare la Geim ed il C. di fronte al tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Capri- per sentir dichiarare l’avvenuta assunzione dell’obbligazione da parte della Geim, con condanna all’esecuzione della prestazione e, in subordine, chiedendo la condanna per danni del C..

Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda.

L’adito Tribunale, con sentenza del 2004, accoglieva al domanda attorea e condannava la Geim a murare la veduta de qua; regolava le spese.

La società proponeva appello cui resistevano il G. ed il C.; la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19/21.12.2007, rigettava il gravame e regolava le spese.

Osservava la Corte partenopea che dall’esame dei due atti su cui si basava la richiesta del G., emergeva che non poteva assumersi l’estraneità della Geim all’impegno assunto dal C. anche se non v’era una espressa dichiarazione di accollo.

Precisava la Corte distrettuale che per accollo doveva intendersi l’assunzione di un debito altrui mediante una convenzione tra il debitore accollante ed il terzo accollato, il quale si obbliga ad adempiere, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio del creditore medesimo.

Su tale base, e in ragione della volontà manifestata dalle parti, doveva concludersi che la volontà manifestata dalla Geim fosse nel senso di una accettazione consapevole degli obblighi assunti con l’atto del (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Geim srl;

resistono con separati controricorsi, il G. ed il C..

La società ricorrente (oggi GENFIMM srl) ed il C. hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dai controricorrenti; per un verso si assume l’incompatibilità (e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso) del comportamento tenuto dall’odierna ricorrente dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata in quanto avrebbe dato esecuzione alla sentenza stessa, tanto da dimostrarne la intervenuta accettazione, con la coltivazione del presente ricorso.

L’eccezione non merita accoglimento; per vero, la sentenza era provvisoriamente esecutiva e l’aver ottemperato agli obblighi che ne scaturivano non poteva costituire una implicita accettazione della decisione, siccome derivante da una specifica prerogativa della sentenza stessa, donde la perdurante sussistenza dell’interesse al ricorso.

Per altro verso si eccepisce la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, atteso che il ricorso è stato proposto nel lasso di tempo in cui la norma predetta, oggi abrogata, spiegava la sua validità.

Questa Corte non ignora la copiosa giurisprudenza che si è formata al riguardo e che può essere riassunta nel senso secondo cui i quesiti di diritto devono per un verso investire la valenza di una regola generale ed astratta e, per altro verso, collegare la stessa alla fattispecie che ne occupa; ora, nel caso di specie, i quesiti proposti a conclusione dei due motivi di ricorso assolvono senza dubbio alcuno al primo requisito, mentre ad una lettura non meditata parrebbero (segnatamente il secondo), non assolvere alla altra caratteristica ritenuta pure necessaria.

In realtà però, non può sottacersi che la questione che entrambi i motivi sollevano, sotto profili diversi, ma coincidenti, è di diritto nel senso pieno del termine, per cui la esatta determinazione della regola iuris da applicare comporta di per se la soluzione, in un senso o nell’altro, del caso concreto, cosa questa che consente di ritenere l’idoneità allo scopo dei quesiti come formulati e la conseguente reiezione della eccezione relativa.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1273 e 1362 c.c.; ci si duole infatti della ricostruzione quale operata dalla Corte partenopea della fattispecie in esame, siccome contrastante con la figura dell’accollo, quale prevista dall’ordinamento.

Con il secondo mezzo ci si duole di violazione e falsa applicazione delle norme suddette e di vizio motivazionale; si assume che la Corte distrettuale non avrebbe svolto alcuna indagine circa al volontà delle parti di coinvolgere o meno all’accollo il terzo, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che sussisterebbe un accollo esterno.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente; invero, la tesi che sotto profili solo parzialmente diversi viene sostenuta è quella della sussistenza di un accollo interno, come tale non suscettivo di produrre effetti al di fuori dell’ambito dei contraenti.

La tesi su cui si basa invece la sentenza impugnata è invece quella, basata sulla lettura dei due atti intervenuti, il primo tra il G. e il C. ed il secondo tra questi e la allora Geim, dalla cui semplice lettura emerge in modo inequivoco da un lato l’obbligazione del C. di murare, in caso di vendita del primo livello, la finestra de qua, e dall’altro l’accollo della stessa obbligazione da parte della allora Geim, acquirente appunto del primo livello.

A questo secondo negozio non aveva originariamente preso parte il G., il quale peraltro ha dimostrato di aderirvi successivamente, chiedendo espressamente alla allora Geim la muratura della finestra.

Trattasi dunque di accollo cumulativo esterno, con successiva adesione del creditore;

la giurisprudenza di questa Corte è nel senso secondo cui nell’accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore, in analogia con quanto previsto per la delegazione dall’art. 1268 c.c., comma 2, l’obbligazione dell’accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di talchè il creditore ha l’onere di richiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente e solo dopo che la richiesta sia stata infruttuosa, può rivolgersi all’accollato (cfr. Cass. 24.5.2004, n 9982).

In base a tali condivisi principi, risulta dunque conseguente ritenere che il creditore abbia aderito successivamente all’accollo e legittimamente si sia rivolto per l’adempimento all’accollante e ciò in base alla univoca interpretazione dei due atti in cui il rapporto è venuto a concretizzarsi ed alla inequivoca, successiva adesione del creditore, manifestata con la reiterata richiesta di adempimento all’accollante.

Il creditore può infatti aderire successivamente alla convenzione di accollo, acquistando così il diritto alla solutio nei confronti del terzo (cfr. Cass. 3.2.1969, n. 305).

Consegue che la motivazione della sentenza impugnata sia corretta sia in relazione alla regola iuris applicata che nella ricostruzione della volontà delle parti, adeguatamente interpretata in base agli elementi già evidenziati e non suscettivi di altri significati se non di quello fatto proprio dalla Corte partenopea.

E’ appena il caso di aggiungere che ad analoga conclusione si sarebbe pervenuti sulla base della applicazione al caso di specie della disciplina della obligatio propter rem, solo adombrata nel controricorso C., ma che pure avrebbe potuto regolare la fattispecie in esame se vista sotto tale diverso profilo.

Ai quesiti di diritto posti con il ricorso deve dunque rispondersi nel senso che nell’accollo cumulativo esterno, istituto risultato applicabile nel caso di specie, il creditore può aderire anche successivamente, come è avvenuto nella specie, così acquisendo il diritto di ottenere l’adempimento nei confronti del terzo, risultando conseguentemente estranee alla fattispecie diverse regulae iuris.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore del C. in 3.200,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro per onorari e a favore del G. in 2.200,00 Euro, cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA