Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4482 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4482 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23208-2016 R.G. proposto da:

BARATTA Enrica,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste

CANTILLO e Guglielmo CANTILLO, presso il cui studio legale sito in
Roma, alla via Lungotevere dei Mellini, n. 17, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 2196/09/2016 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata
1’8/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

— che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2007, con cui
l’amministrazione finanziaria aveva accertato una maggiore plusvalenza
derivante dalla vendita di un immobile di cui la contribuente era
comproprietaria per quota pari ad un quarto, la CTR dichiarava
inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto dalla
predetta contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua
volta rigettato il ricorso proposto avverso il predetto atto impositivo;
— che avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata Agenzia,
che si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza
pubblica di discussione;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata;

CONSIDERATO
—che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR sancito
l’inammissibilità dell’appello in quanto l’appellante si era limitata «a

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RILEVATO

ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi
Giudici senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum»;
— che pare opportuno premettere che il ricorso è ammissibile in
quanto viene riprodotto il contenuto dei motivi di appello nella misura
necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (arg. da Cass. n. 20405 del

motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di
aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della
decisione, sfavorevole alle tesi del contribuente» (Cass. n. 22880 del 2017);
— che, nel merito, il motivo è fondato e va accolto; invero, i giudici di
merito non si sono attenuti al principio giurisprudenziale secondo cui «In
tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non
può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la
motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando
alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono
contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento
logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad
un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo
all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il
motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva
argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame
dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia
esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del
ragionamento della sentenza impugnata» (Cass. n. 15936 del 2003; conf.
Cass. n. 9083 del 2017, secondo cui «Nel processo tributario, è soddisfatto
il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni
svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne
contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi
necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che
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2006), «riportando le argomentazioni all’uopo svolte, correlandole con le

possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera
univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso»);
— che dal contenuto delle censure sollevate dalla ricorrente avverso la
statuizione di primo grado emerge con evidenza la violazione della
disposizione censurata, non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi,

inconferenza delle sentenze» citate dalla CTP, senza censura delle
«proposizioni motive» di quest’ultima, fosse sufficiente, ove effettivamente
tali, a contestare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo
grado, ed altrettanto ingiustificatamente negando qualsivoglia rilevanza, ai
medesimi fini, alla documentazione prodotta in grado di appello;
— che, conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata
va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a rivalutare la
vicenda processuale e a regolamentare le spese del presente giudizio di
legittimità;

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della
Campania, in diversa composizione.

peraltro ingiustificatamente escludendo che «il dolersi di asserita

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