Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4482 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7069/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNICOOP A RL CONSORZIO NAZIONALE COOP. AGRICOLE ED ORTOFRUTTICOLE IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei liquidatori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso

lo studio dell’avvocato DORANGELA DI STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE NATALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato l’illegittimità del diniego di rimborso del credito IVA per l’anno 2006 richiesto dalla Unicoop a r.l. Consorzio nazionale cooperative Agricolo ortofrutticole.

Resiste la società intimata con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso con il quale l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e art. 19, è fondato nei limiti di seguito esposti.

Occorre premettere che la questione circa la possibilità di ottenere la detrazione di un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce la relativa pretesa ventilata dalla parte ricorrente nella censura qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – affermandosi il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Ne consegue che, interpretando il senso della decisione appena ricordata e diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non può affatto escludersi il diritto al rimborso di un credito IVA per la mera ragione formale rappresentata dalla omessa sua indicazione nella dichiarazione dell’anno precedente, purchè il contribuente abbia fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti sostanziali che lo legittimano a pretendere quanto richiesto – acquisto fatti da soggetto passivo d’imposta, assoggettato a IVA e finalizzato a operazioni imponibili – avvalendosi di tutte le scritture contabili e degli elementi che lo stesso Ufficio è chiamato a vagliare quanto alla verifica della pretesa del contribuente medesimo.

D’altra parte, come già ritenuto da questa Corte – Cass. n. 20693/2014; Cass. n. 8998/2014, il rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale – con una netta inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario – è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell’Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata.

Nè può dubitarsi che l’onere probatorio in tal caso ricade sul contribuente il quale, quando il credito è contestato, non può adempiervi con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata in relazione all’IVA, posto che il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo previsto dalla legge – cfr. Cass. 26 ottobre 2012, n. 18427.

Orbene, a tali principi non risulta essersi in modo chiaro attenuto il giudice di merito, non comprendendosi dalla decisione impugnata se l’accoglimento della domanda di rimborso fosse derivato dal fatto che il credito era stato documentalmente dimostrato dalla parte contribuente nei confronti dell’Ufficio ovvero fosse incontroverso, quanto al quantum e all’an, tra le parti in quanto l’Ufficio stesso si era limitato a prospettare l’impedimento rappresentato dall’omessa dichiarazione, senza mai contestarne i presupposti e l’esistenza.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va per quanto di ragione accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania affinchè svolga la verifica sopra indicata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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