Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4482 del 21/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4482 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 7812-2011 proposto da:
IARIA

ANTONINA

RIANNN55E55H408N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo
studio dell’avvocato SALMERI FERDINANDO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012
9180

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 21/02/2013

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA
GIANNICO, giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– resistente avverso la sentenza n. 306/2010 della CORTE D’APPELLO

23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il resistente l’Avvocato Emanuela Capannolo
(per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione
scritta.

di REGGIO CALABRIA del 23.2.2010, depositata il

7812/2011 lana Antonina c. Inps
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria, all’esito di consulenza contabile,
rigettava la domanda proposta da lana Antonina nei confronti dell’Inps per ottenere la pensione ai

Di questa sentenza la lana domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
L’Inps è rimasto intimato.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
La Corte territoriale ha accertato tramite CTU che il Maesano, non pensionato al momento del
decesso, poteva far valere 866 contributi settimanali e quindi una misura superiore a quella di 780
contributi settimanali ( pari a cinque anni) richiesta dalla legge. Ha però rigettato la domanda sul
rilievo che il medesimo non aveva l’ulteriore requisito dei 156 contributi settimanali nel
quinquennio anteriore alla domanda di pensione ai superstiti.
La decisione è errata giacché per la pensione cd. indiretta ( quando il dante causa non è ancora
titolare di pensione) è necessario che il dante causa medesimo abbia maturato i requisiti assicurativi
e contributivi prescritti dalla legge per almeno una delle prestazioni dell’assicurazione di
riferimento, e cioè almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di
vecchiaia ( l’art. 2 del d.lgs. 503/92 pur avendo elevato a 20 anni i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione di vecchiaia ha confermato i precedenti requisiti per la pensione
indiretta) , ovvero, quindi in alternativa, in riferimento alla tutela contro l’invalidità, cinque anni di
assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio anteriore alla morte.
in altri termini, se il dante causa era invalido, la pensione indiretta spetta con i ( minori) requisiti
previsti per la prestazione di invalidità.
Se invece il dante causa non godeva di prestazioni di invalidità, per la pensione indiretta è
necessario che il medesimo avesse i quindici anni di assicurazione e contribuzione.
La norma di riferimento è ancora l’art. 13 del RDL n. 636 del 1939 convertito in legge n. 1272 del
1939.
Nella specie, avendo il Maesano oltre quindici anni di assicurazione e contribuzione, non vi era
necessità del possesso dell’ulteriore requisito dei tre anni nell’ultimo quinquennio anteriore alla
morte.

AZ.)

superstiti in relazione alla morte del coniuge Maesano Filippo deceduto 1’8 agosto 1992.

La ricorrente ha quindi diritto alla pensione di reversibilità;
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito di
accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo di condanna dell’Inps alla erogazione
della pensione ai superstiti, nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.
(

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la

giudizio, liquidate, quanto a primo grado, in curo millecentocinquanta ( trecento diritti e ottocento
onorari); per l’appello in curo milletrecentocinquanta ( trecento diritti e mille onorari) e per il
presente giudizio in euro cinquanta per esborsi e duemilacento per compensi professionali, oltre
accessori di legge per ciascuna liquidazione.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2012.

11 presidente

domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna l’Inps al pagamento delle spese dell’intero

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