Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4482 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7775-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 7054/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.E., di origine nigeriana (Delta State), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 21 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Riscontrata la non credibilità del racconto del richiedente, il giudice del merito ha ritenuto – sotto il profilo del diritto di rifugio – che nella fattispecie ne “difettano completamente i presupposti”, anche per l'”impossibilità di attribuire alla famiglia dello zio materno il ruolo di agente non statale di persecuzione”.

Quanto all’ipotesi di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice ha rilevato che – stando ai report più recenti e aggiornati – il Delta State è sì attraversato da diffuse organizzazione criminali, ma intese propriamente alla “spartizione dei proventi” del commercio del petrolio: il richiedente, per contro, non ha evidenziato alcun profilo da cui si possa evincere un suo “collegamento con la questione petrolifera”.

In punto di protezione umanitaria il giudice ha osservato che, nella specie, il richiedente non aveva evidenziato, in sostanza, situazioni, di vulnerabilità specificamente attinenti alla sua propria persona.

3.- Avverso questa decisione O.E. propone ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso assume violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per avere il Tribunale di Torino rigettato il ricorso proposto, senza previa fissazione di un’udienza di comparizione delle parti, che fosse specificamente finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo quanto riscontrato dallo stesso ricorrente, “il Collegio fissava l’udienza, senza tuttavia disporre il rinnovo dell’audizione del richiedente”. Il decreto, d’altro canto, ha rilevato in modo espresso di non ravvisare l’indispensabilità di indagare per ulteriori chiarimenti il richiedente.

Tale comportamento è in linea coll’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte per cui, “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia un’automatica necessità di dare corso all’audizione” (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

6.- Data la mancata costituzione del Ministero, non vi ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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