Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4481 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4481 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
c.
sul ricorso iscritto al n. 23038-2016 R.G. proposto da:
PAPOTTO Rosaria,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
SAPIENZg, presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Conte
Ruggero, n. 99, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 23/02/2018
c•r•
avverso la sentenza n. 3325/18/2015 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
— che, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella
esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IRPER
per l’anno di imposta 2002 dovute a seguito di controllo automatizzato
della relativa dichiarazione, ex art. 36—bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la
sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale rigettava
l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP che
aveva a sua volta rigettato il ricorso dalla medesima proposto avvero il
predetto atto impositivo, sostenendo che la cartella non doveva essere
preceduta dall’invio del c.d. avviso bonario;
—che per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo la contribuente, cui replica l’intimata con controricorso;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;
CONSIDERATO
—che con il motivo di ricorso la ricorrente deduce l’error in iudicando
in cui sono incorsi i giudici di appello per non aver fatto corretta
applicazione degli artt. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004, 6,
comma 5, della legge n. 212 del 2000 36—bis d.P.R. n. 600 del 1973;
sostiene che