Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4481 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1586/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CHEMICAL PAN SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe.

La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Chemical PAN spa avverso il diniego di rimborso relativo al credito d’imposta IVA maturato nell’anno 2005, evidenziato nel quadro RX della dichiarazione IVA, ma non indicato nel modello VR. Osservava la CTR che la richiesta di rimborso era fondata, non apparendo necessaria la compilazione del quadro VR una volta che la contribuente aveva compilato il quadro RX, indicando il credito IVA.

L’Agenzia delle entrate deduce, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Afferma che la mancata presentazione del modello VR impediva l’accoglimento della domanda del contribuente.

La parte intimata non ha depositato difese.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo è infondato.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. – cfr. Cass. n. 20255/2015; Cass. n. 20039/2011.

La sentenza impugnata, nel dare rilievo alla dichiarazione IVA ed al quadro RX ivi compilato con l’indicazione del credito IVA, ritualmente inserito nella dichiarazione dei redditi, non considerando decisiva la compilazione del modello VR per l’anno 2007, si è conformata al superiore principio. Sulla base delle superiori il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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