Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4481 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7058-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 245/2019 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.S., di origine gambiana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 14 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Riscontrata la non credibilità del racconto del richiedente (specie sulla base di un documento che è stato stimato come apertamente falso, “che consisterebbe in un mandato di cattura”), il giudice del merito ha desunto – sotto il profilo del diritto di rifugio – che nella fattispecie ne difettavano completamente i presupposti.

Quanto all’ipotesi di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice ha rilevato che – stando alle COI più recenti e aggiornate – il Gambia sta attraversando una fase di miglioramento della situazione interna, in cui il “clima di confronto politico e di potenziale instabilità va progressivamente stemperandosi”.

In punto di protezione umanitaria il giudice ha osservato che, nella specie, il richiedente non aveva evidenziato, in sostanza, situazione- di vulnerabilità specificamente attinenti alla sua propria persona: “nonostante l’apprezzamento per il lavoro volontario svolto dal richiedente, costui non può dirsi inserito lavorativamente nel contesto in cui vive e, soprattutto, non ha raggiunto alcuna stabilità economica”.

3.- Avverso questa decisione Samba Sanneh propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Il Ministero ha depositato una dichiarazione, datata 5 aprile 2018, con cui – rilevata la mancata costituzione nei termini di legge – ha chiesto di potere partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura il decreto del Tribunale di Torino: (i) col primo motivo (per errore materiale indicato come motivo n. 2 a p. 7 del ricorso), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale di Torino “escluso che il Gambia sia attraversato da violenza indiscriminata e da conflitto armato”; (ii) col secondo motivo (per errore materiale indicato come motivo n. 3 a p. 9 del ricorso), per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale “omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente”.

5.- Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo si sostanzia, infatti, nel sollecitare a questa Corte una nuova valutazione della situazione politica e sociale del Gambia, ai fini del riscontro dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Valutazione che, peraltro, risponde a un esame precluso al giudizio di questa Corte. D’altro canto, l’analisi compiuta in proposito dal Tribunale di Torino appare senz’altro ragionevole e plausibile, tenuto pure conto delle fonti che sono state indicate a supporto.

Quanto al secondo motivo, si deve rilevare che, nel vigente sistema, il “fatto” – il cui omesso esame è idoneo a comportare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – è solo il fatto storico, come materialmente inteso: e tale certamente non può essere ritenuta la valutazione sull’eventuale vulnerabilità della persona del richiedente (valutazione, del resto, effettivamente compiuta dal giudice torinese).

6.- Data la mancata costituzione nei termini del Ministero, non vi ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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