Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4481 del 07/03/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 4481 Anno 2016
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 17828-2012 proposto da:
DONATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrente contro
COMUNE NOVI LIGURE;
– intimato avverso la sentenza n. 723/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 22/04/2011;
Data pubblicazione: 07/03/2016
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
Ric. 2012 n. 17828 sez. MT – ud. 10-06-2015
-2-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: IVA
R.G. 17828/2012
L’avvocato Massimo Donati propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 723 del
di Alessandria che aveva —a sua volta.-rigettato la domanda proposta dall’attore nei confronti del Comune
di Novi Ligure, chiedendo il rimborso di quanto versato al comune a titolo di IVA al 20% sull’acquisto di un
immobile adibito a negozio, dovendosi invece applicare l’imposta di registro al 7%.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata la richiesta dell’attore per un triplice ordine di motivi.
Per avere le parti chiesto nell’atto l’applicazione dell’IVA, perché il negozio in questione avendo ad oggetto
un locale destinato ad uso commerciale doveva ritenersi soggetto ad IVA, perché essendo stata l’imposta
versata direttamente alla Amministrazione fiscale, a tale amministrazione doveva essere indirizzata la
domanda di rimborso.
Il ricorso merita accoglimento. In quanto nessuna delle tre ragioni di rigetto della domanda messe in
campo dalla Corte di Torino appare condivisibile.
La tassazione di un contratto in base all’IVA o all’imposta di registro dipende infatti dalla natura e dalla
funzione del trasferimento posto in essere7d è priva di rilievo la circostanza che le parti abbiano espresso
la convinzione che il contratto i4~2210 sia soggetto ad IVA.
Né la forma di tassazione dipende dalla natura o dal classamento catastale del bene oggetto di
trasferimento, bensì dalla circostanza se l’atto di compravendita costituisca o meno esercizio da parte del
Comune di attività commerciale.
Infine, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, l’acquirente di un bene che contesti la
applicazione dell’IVA non può indirizzare l’istanza di rimborso alla Amministrazione, ma deve rivolgersi al
venditore cui ha versato VIVA. Sarà se mai quest’ultimo a pretendere il rimborso dalla Amministrazione.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della
Corte d’Appello di Torino. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 10 giugno 2015
17 maggio 2011 che respingeva l’appello dell’avv. Donati avverso la sentenza di primo grado del Tribunale