Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4480 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13862/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2472/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte dall’Agenzia delle entrate e da S.M., ha rideterminato il reddito imponibile in Euro 70.743,01.
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 commi 8 e 8 bis, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, è manifestamente infondato.
Giova ricordare che Cass. S.U. n. 13378/2016 ha di recente fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:
1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
A tali principi si è attenuta la CTR, che ha riconosciuto la possibilità di fare valere in sede contenziosa l’esistenza di errori incidenti sul reddito dichiarato.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, è fondato e assorbe l’esame del terzo.
Ed invero, l’Agenzia aveva prospettato, come motivo di impugnazione in appello, la circostanza che la CTP avesse esaminato il merito della questione sulla base di deduzioni tardivamente esposte nel corso del giudizio di primo grado, innovando le originarie contestazioni esposte nel ricorso – v., sul punto pag. 2 e specificatamente contestando il contenuto della dichiarazione.
Ne consegue che la censura di violazione di legge prospettata qui dall’Agenzia è manifestamente fondata, avendo il giudice di appello fondato la propria decisione sulla quantificazione del reddito relativo all’anno 2007 operata dal contribuente, in tal modo esaminando la deduzione esposta per la prima volta dalla parte contribuente in un momento successivo a quello del deposito del ricorso – nel quale erano stati prospettati unicamente vizi relativi alla cartella, all’omessa comunicazione dell’avviso bonario e all’illegittimità delle sanzioni – in tal modo violando il contenuto precettivo del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, ove si consideri che la presentazione di motivi aggiunti è ammissibile, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” – cfr. Cass. n. 15051/2014; Cass. n. 7766/2006.
Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e r via ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017