Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4480 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6253-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 17688/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.A., di origine ivoriana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 29 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Riscontrata la credibilità del racconto del richiedente, il giudice del merito ha ritenuto – sotto il profilo del diritto di rifugio – che “le pratiche esoteriche non appaiono riconducibili neppure in senso lato al concetto di “motivi religiosi” indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8″.

Quanto all’ipotesi di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), il giudice ha rilevato che – stando alle COI più recenti e aggiornate – la Costa d’Avorio non presenta le caratteristiche di criticità previste dalla norma.

In punto di protezione umanitaria il giudice ha osservato che la “mancanza di uno stabile inserimento nella realtà socio lavorativa”, della “disponibilità di una casa condotta in locazione o comunque di un’autonoma sistemazione alloggiativa, dell’apprendimento della lingua e dei valori su cui si fonda la nostra società” “porta a ritenere non sussistenti i requisiti richiesti dalla legge” al proposito.

3.- Avverso questa decisione F.A. propone ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso assume violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in combinato disposto con l’art. 46 Direttiva n. 32 del 2013, “per avere il Tribunale di Milano rigettato il ricorso proposto, senza previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente”.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo quanto ha riportato il decreto impugnato, “il giudice designato, rilevato che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, non aveva introdotto ulteriori temi di indagine nè aveva allegato fatti nuovi, ha fissato l’udienza di comparizione…, ma non proceduto alla nuova audizione del ricorrente”.

Tale comportamento risponde all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte per cui, “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia un’automatica necessità di dare corso all’audizione” (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

6.- Data la mancata costituzione del Ministero, non vi ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~9, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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