Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4480 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4167/2015 proposto da:

Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del sindaco pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Corvino Gianfranco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Costruzioni Edilvie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Porta Pinciana n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Parlato Guido, rappresentata e difesa

dall’avvocato Parlato Paolo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4775/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con lodo arbitrale sottoscritto il 19/7/2010 la Camera Arbitrale di Roma, in relazione alla domanda proposta dalla s.r.l. Edilcantieri di risoluzione del contratto di appalto pubblico stipulato con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, per inadempimento dell’Ente committente, è stata accolta la domanda di risoluzione parziale e di condanna al pagamento dell’importo dei lavori contrattuali non realizzati. Impugnato il lodo dall’ente territoriale, per violazione di una norma contenuta nel capitolato speciale prestazionale, prescrittiva di obblighi a carico dell’appaltatore, ritenuti dall’appellante non adempiuti, per quel che interessa, la Corte d’Appello, sulla premessa che nella clausola compromissoria non era prevista l’impugnabilità del lodo per errore di diritto, cosicchè ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3, attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie, la decisione arbitrale poteva essere impugnata per violazione di norme di ordine pubblico, ha escluso che gli errores in iudicando dedotti avessero tale natura. Le norme che si assumono violate, secondo la Corte d’Appello, ovvero il D.P.R. n. 554 del 1999, che contiene il Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 hanno ad oggetto la disciplina di dettaglio della stipula, del contenuto e dell’esecuzione dei contratti di appalto nonchè i modi di scioglimento, le penali e tutte le possibili vicende contrattuali e non contengono principi generali, inderogabili e di ordine pubblico.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Santa Maria Capua Vetere. Ha resistito con controricorso la s.r.l. Costruzioni Edilvie, cessionaria del credito di s.r.l. Edilcantieri. La controricorrente ha fatto pervenire tardivamente (il 19/10/2020) memoria illustrativa.

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione egli artt. 2,3 e 41 Cost. e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2, nonchè la falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 110, rilevando che la natura regolamentare della norma invocata non ne esclude la riconducibilità a principi cogenti di ordine pubblico economico, quali quello della libera concorrenza, trasparenza, par condicio e pluralità di concorrenti ad una gara ad evidenza pubblica.

Nella specie gli obblighi a carico dell’appaltante previsti nel capitolato prestazionale erano parte integrante del contratto e, di conseguenza, la Corte d’Appello, nel non riconoscerlo, ha omesso, com’era tenuta, d’indagare la effettiva volontà delle parti, violando le norme in tema d’interpretazione dei contratti.

La censura proposta è inammissibile perchè non affronta funditus le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata. Viene affermato del tutto in astratto che le norme regolamentari possano essere espressive di principi di ordine pubblico senza, tuttavia, confrontare, in concreto, l’affermazione generale con le norme in questione. Anche il riferimento alle regole generali di correttezza e trasparenza di carattere unionale sono indicate in astratto senza collegamento effettivo con la ragione per cui è stata esclusa l’inerenza ai principi di ordine pubblico delle violazioni addotte.

Infine del tutto estraneo alla cognizione limitata alla conformità o difformità ai principi inderogabili di ordine pubblico è il rilievo sull’omessa indagine ed interpretazione della volontà delle parti, che il ristretto sindacato della Corte d’Appello escludeva e che, anche in linea generale, attiene al merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza con riguardo alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 10000 per compensi; E 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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