Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 448 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.I., in qualità di titolare e legale rappresentante dello

STUDIO TECNICO VEBO2, rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Stefania De Francesco e

Maria Grazia Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, Viale G. Mazzini, n. 119;

– ricorrente –

contro

I.M.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Gabriele Bruyere e

Mario Menghini, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, Via Vittoria Colonna, n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 635 in data 4

maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Cinzia De Micheli, per delega dell’Avv. Gabriele

Bruyere;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Su ricorso del geom. V.I., titolare dello Studio Tecnico Vebo 2, il Tribunale di Torino ingiunse a I.M.G. il pagamento dell’importo di Euro 2.791,74 oltre accessori quale residuo compenso per attività professionale relativa ad una pratica di condono edilizio.

L’intimata propose opposizione esponendo di aver pattuito per la prestazione il compenso di Euro 500, oltre accessori, già interamente versati.

Con sentenza in data 29 marzo 2007 il Tribunale di Torino respinse l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

2. – I.M.G. appellò la sentenza; il V. si costituì e chiese il rigetto del gravame.

3. – La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 4 maggio 2011, ha riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto opposto.

Ha ritenuto la Corte territoriale in proposito decisiva la sussistenza in atti di una fattura per Euro 500, oltre accessori, emessa dal geom. V., titolare dello studio tecnico, e dal medesimo quietanzata, cui ha attributo valore di prova del pagamento integrale, in quanto successiva all’espletamento dell’attività professionale e priva della dicitura “in acconto”.

4. – Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il V. sulla base di un unico motivo.

Ha resistito l’intimata con controricorso.

Memorie illustrative sono state depositate da entrambe le parti in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla prova di un pagamento idoneo ad estinguere il debito. Sostiene, in particolare, che la Corte torinese avrebbe erroneamente attribuito alla fattura il valore di quietanza per l’intero debito, e rileva che il maggior compenso richiesto era stato ritenuto congruo dal competente Collegio professionale in relazione all’attività complessivamente espletata, concernente anche la gestione della pratica di accatastamento della unità immobiliare. Osserva inoltre che in un esposto diretto al Collegio professionale dei geometri, e redatto dal genero dell’opponente, la stessa I. aveva affermato che era stato pattuito un compenso superiore; e che la Corte aveva erroneamente interpretato tale documento, invece avente valore di riconoscimento circa la maggiore entità del debito.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il ricorrente propone una sostanziale rivalutazione degli elementi probatori, che – com’è noto – costituisce attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della relativa motivazione.

Ed invero, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla Corte di merito è motivato in modo esento da vizi logici e con compiuta argomentazione.

In particolare, la valutazione di congruità del maggior credito preteso dal ricorrente – espressa dal Collegio professionale cui lo stesso si era rivolto – non supera il rilievo che, secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, le parti si erano accordate per un compenso inferiore, documentato dalla fattura quietanzata, relativa alla prestazione realizzata e non ad una parte di essa.

Quanto, poi, allo scritto redatto dal genero della I. – cui si vorrebbe attribuire valore di riconoscimento del maggior debito, in ragione della sua provenienza da un sostanziale mandatario della debitrice il ricorrente contesta l’interpretazione datane dalla Corte di merito, la quale, con congruo e motivato apprezzamento, ha rilevato che dall’esposto del genero dell’ I. – che è precedente al decreto ingiuntivo ed è stato formato quando ancora erano in corso richieste di pagamento da parte del V. e resistenze da parte della I. – non può ricavarsi alcun riscontro alla tesi del V., posto che la somma ivi indicata quale preventivo (Euro 2.500) era composta per Euro 1.500 da pagamento dei bollettini postali per le spese amministrative a favore del Comune e per Euro 400 da richiesta di versamento extra fattura.

La complessiva censura si risolve nella sollecitazione di un rinnovato scrutinio di merito e, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze di causa così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza doglianze che non possono trovare ingresso in questa sede.

2. – Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generale e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA