Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 448 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 11/01/2011), n.448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35145-2006 proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ACQUASANTA VITO;

– ricorrenti –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato

MASTROBUONO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TAGARIELLO CARLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 07/04/06, depositata il

15/05/2006 R.G.N. 431/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Taranto, sezione distaccata di Vinosa C.G. chiedendo fosse convalidato, nei confronti della medesima, l’intimato sfratto per morosità, relativamente a un immobile da questa ultima condotto in locazione in (OMISSIS) e adibito a uso commerciale.

Costituitasi in giudizio la C. ha resistito alla avversa domanda eccependo di avere ceduto l’attività commerciale a F.G., cessione comunicata all’attore con lettera raccomandata.

Ordinata dal giudice la integrazione del contraddittorio nei confronti del F. nessuna delle parti vi ha provveduto e il tribunale, con sentenza 25 maggio 2005, ha dichiarato cessata – tra le parti – la materia del contendere, in ordine alla restituzione dell’immobile, con condanna della C. al pagamento delle mensilità scadute del canone.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla C. – che si doleva della omessa pronunzia di estinzione del giudizio – e in via incidentale dal P. – che ha chiesto la revoca dell’ordinanza con il quale il giudice aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del F., nel contraddittorio, altresì, del F. che non si è costituito in giudizio, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 7 aprile – 15 maggio 2006, rigettato l’appello incidentale, ha accolto quello principale e, per l’effetto, dichiarato estinto il giudizio.

Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 4 ottobre 2006, ha proposto ricorso P.V., con atto 1 dicembre 2006, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’ordinanza di integrazione del contraddittorio, ha accertato la sentenza impugnata, è rimasta inevasa determinando le conseguenze di cui all’art. 102 c.p.c. e, dunque, l’estinzione del giudizio, denunciata dal difensore della C. con la memoria del 7 ottobre 2004.

Deriva da quanto sopra, hanno concluso la loro indagine i giudici di appello:

– da un lato, il rigetto dell’appello incidentale, volto a ottenere la revoca dell’ordinanza con la quale è stata disposta, dal primo giudice, la chiamata in causa del terzo, atteso che la revoca di una ordinanza emessa dal giudice non può che essere chiesta a questi e non certamente al giudice di appello;

– dall’altro, la fondatezza dell’appello principale, stante la tempestività della eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla C., per non essere stata data esecuzione all’ordinanza di integrazione del contraddittorio.

2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, – da un lato, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere tenuto presente il giudice di appello che esso concludente in ottemperanza alla ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del F. aveva notificato copia dell’atto di sfratto e dell’ordinanza consegnandoli all’Ufficiale giudiziario, ancorchè la notificazione non sia poi, andata, a buon fine. Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il ricorrente formula il seguente quesito: dica la S.C. se, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. – notificazione a mezzo del servizio postale – la notificazione di un atto mediante il servizio postale sia da considerarsi tempestiva, nel rispetto del termine perentorio assegnato, con la consegna del relativo atto all’ufficiale giudiziario, e che tale data è rilevabile dal timbro apposto sul predetto atto dal medesimo ufficiale giudiziario addetto primo motivo;

– dall’altro, violazione e/o falsa applicazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 392 del 1978, art. 36, in combinato col disposto di cui all’art. 102 c.p.c. formulando, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il seguente quesito di diritto dica la S.C. se l’ordine di integrazione del contraddittorio, disposto ai sensi dell’art. 102 c.p.c. è improduttiva di effetti se è stata emessa in difetto dei suoi presupposto, sicchè la eventuale mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare la estinzione del giudizio secondo motivo.

3. Il proposto ricorso è inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Dispone per quanto rilevante al fine del decidere l’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e, quindi, anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 maggio 2006, – che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

3.2. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c., (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

3.3. Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366-bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde alla esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

3.4. Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

3.5. Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

3.6. Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che i quesiti contenuti nel ricorso a illustrazione sia del primo che del secondo motivo, entrambi formulati sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si esauriscono – in affermazioni assolutamente astratte e in alcun modo collegate alla fattispecie.

Gli stessi, infatti, si risolvono nella mera ripetizione di affermazioni – assolutamente teoriche – che prescindono totalmente dalla fattispecie concreta alla attenzione dei giudici del merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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