Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4479 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4479 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8172-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

IMPRESA ESSE BI s.r.I., in persona del legale rappresentante;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2362/10/2016 della Commissione tributaria
regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Data pubblicazione: 23/02/2018

RILEVATO
—che l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un unico motivo,
cui non replica la società intimata, per la cassazione della indicata
sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, di
accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente avverso

predetta società avverso l’avviso di accertamento con cui
l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori
ricavi ai fini IVA, un maggior reddito d’impresa ai fini IRES ed un
maggior valore della produzione IRAP per ranno di imposta 2006,
emergenti da sottofatturazione nella vendita di immobili;
—che la CTR, esclusa la sussistenza di una condotta anomala della
contribuente, l’inattendibilità della contabilità e delle quotazioni OMI,
riteneva infondata la pretesa fiscale risultante dall’avviso di
accertamento, in quanto il corrispettivo della compravendita
immobiliare stipulata nell’ottobre del 2006 risultava tutto regolarmente
fatturato, compresi gli acconti versati dall’acquirente, e che ciò faceva
venir meno la presunzione di sottofatturazione anche con riferimento
alla compravendita di un identico immobile stipulato nel gennaio dello
stesso anno;
—che risulta regolarmente costituito il contraddittorio sulla
proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc.
civ.;
—che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;
CONSIDERATO
— che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce il
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR
omesso la valutazione di una serie di fatti, peraltro tutti analiticamente
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la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla

indicati nell’avviso di accertamento, che, ove valutati, avrebbero potuto
condurre a diversa decisione; segnatamente, la perizia di stima
finalizzata all’erogazione del mutuo, che aveva valutato l’immobile
compravenduto in Euro 260.000,00 rispetto al minor prezzo di Euro
225.000,00 indicato nel rogito e fatturato dalla società venditrice; il

stimato; i due prelievi effettuati dagli acquirenti in concomitanza con
quelli corrispondenti agli acconti fatturati, nonché l’ulteriore prelievo
effettuato nell’agosto del 2006, per importo complessivo esattamente
corrispondente alla differenza tra l’importo fatturato e quello risultante
dalla perizia di stima e dal contratto di mutuo; la dichiarazione resa
dall’acquirente Leonardo Bartoli sull’impiego, per il pagamento
dell’ulteriore prezzo dell’immobile delle, somme prelevate in contanti;
— che il motivo è fondato e va accolto; l’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha
introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso
della controversia (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014); orbene, nel caso di
specie è evidente che la CTR, senza alcuna plausibile ragione o
giustificazione (di cui non v’è traccia nella motivazione della sentenza
impugnata), ha obliterato l’esame delle circostanze indicate dalla
ricorrente e sopra analiticamente riferite, negando rilevanza agli
elementi probatori offerti dall’Ufficio finanziario, idonei a dimostrare
la fondatezza dell’operata rettifica del valore degli immobili venduti
dalla contribuente in attività d’impresa, e, quindi, come tali, costituenti

mutuo successivamente erogato all’acquirente per il maggior importo

fatti decisivi; di qui la necessità, in accoglimento del ricorso in esame,
di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR
perché provveda ad una rivalutazione della vicenda processuale alla
stregua di tutte le risultanze processuali, nessuna esclusa, e quindi a
regolamentare le spese processuali anche del presente giudizio di

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese processuali, alla Commissione tributaria regionale dellEmilia
Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma H 1 /01 /2018

fl nanionario Giudizaarin

legittimità;

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