Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4479 del 21/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4479 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 19006-2010 proposto da:
AMORESE

ALDO

MRSLDA74T23C983R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
2012
9177

80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, STUMPO VINCENZO, giusta

Data pubblicazione: 21/02/2013

procura in calce al ricorso notificato;
– resistente avverso la sentenza n. 967/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI del 15.2.2010, depositata il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione
scritta.

consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore

190006/2010 Inps c. Amorese Aldo

Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile – Sezione lavoro
Ordinanza

Con ricorso al Tribunale di Trani Amorese Aldo operaio agricolo a tempo determinato, conveniva

disoccupazione dell’anno 2000; la parte ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione
era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995
– sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n.
146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata in primo grado e la sentenza veniva confermata dalla locale Corte
d’appello, la quale riteneva che si era maturata la decadenza di cui all’art. 47 dpr 639/70;
Avverso detta sentenza l’Arnorese ricorre
L’Inps ha depositato procura;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che ancorché la relazione non sia in linea con la effettiva materia del contendere, il ricorso
manifestamente fondato, non potendosi ravvisare la decadenza in caso di riliquidazione;
E’ stato infatti affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto ( Cass. Sez. un. n. 12720
del 29/05/2009) che “La decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1
giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé
considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a
quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o
in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali
casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione
decennale.”
La tesi è stata confermata alla luce dello ius superveniens, giacché questa Corte, con la sentenza n.
6959 del 08/05/2012 ha deciso che << In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38 lett. d) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine in giudizio l'Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell'indennità di decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale>>
11 ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2012.

Il presidente

d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

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