Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4479 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9969-2018 proposto da:

U.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GURRADO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI POTENZA,

– intimate –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3189/2017 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- U.F.C., di origine nigeriana (Stato di Abia), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Potenza avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bari, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 22 febbraio 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Riscontrata la non credibilità del racconto del richiedente, il giudice del merito ha rilevato – sotto il profilo del diritto di rifugio – che nella fattispecie ne difettavano completamente i presupposti, posto pure che nella specie il racconto del richiedente non evidenziava vicende riconducibili alle persecuzioni prese in considerazione dalla legge vigente.

Quanto all’ipotesi di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice ha rilevato che – stando in specie alla Relazione della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo – la Nigeria del sud (da cui proviene il ricorrente) non integra gli estremi prescritti dalla norma citata.

In punto di protezione umanitaria il giudice ha osservato che, nella specie, il richiedente non aveva evidenziato, in sostanza, situazioni di vulnerabilità specificamente attinenti alla sua propria persona: emergendo piuttosto che il ricorrente aveva abbandonato il proprio Paese di origine per il “desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro”.

3.- Avverso questa decisione Felix Chimaobi Ugorji propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

Il Ministero ha depositato una dichiarazione, datata 9 maggio 2018, con cui – rilevata la mancata costituzione nei termini di legge – ha chiesto di potere partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura il decreto del Tribunale di Potenza: (i) col primo motivo, per violazione della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avendo il Tribunale considerato la situazione politica e sociale della Nigeria, caratterizzata da “aspri e violenti conflitti in continua evoluzione”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale tenuto conto che il rimpatrio del richiedente comporterebbe, “dopo il tempo trascorso dal suo allontanamento, non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma pure una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità”.

5.- Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo si limita a svolgere enunciati di tratto solo generico, sostanzialmente astratti dalla fattispecie concreta, che nemmeno vengono in qualche misura a contrastare la disamina sulla non credibilità del racconto svolto dal richiedente, pure dal Tribunale articolato in diffusi e distinti passaggi.

Il secondo motivo si sostanzia, poi, nel sollecitare a questa Corte una nuova valutazione della situazione politica e sociale della Nigeria, ai fini del riscontro dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c). Valutazione che, peraltro, risponde a un esame precluso al giudizio di questa Corte. D’altro canto, l’analisi compiuta in proposito dal Tribunale di Potenza appare senz’altro ragionevole e plausibile, tenuto pure conto delle fonti che sono state indicate a supporto.

Quanto al terzo motivo, si deve rilevare che, nel vigente sistema, la nuda circostanza del tempo trascorso dall’espatrio non è elemento da sè solo sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria (peraltro, stando allo stesso racconto del richiedente, questi si trovava in Nigeria ancora nel 2015, laddove l’istanza di protezione è stata presentata alla Commissione nel 2017).

6.- Il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Data la mancata costituzione nei termini del Ministero, non vi ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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