Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4478 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TELENORBA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. M.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BELLI 39, presso lo

studio dell’avvocato ANNECCHINO MARCO, rappresentato e difeso dagli

avvocati COSTANTINO GIORGIO, MANGONE EUGENIO;

– ricorrente –

e contro

M.F., S.M. (OMISSIS), M.

V., MA.LI.;

– intimati –

e sul ricorso 4657-2005 proposto da:

S.M. (OMISSIS), M.V., MA.

L., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN LUIGI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LA BATTAGLIA ANTONIO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

TELENORBA SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 869/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1994 i coniugi S.M. e M.V., unitamente ai figli Ma.Li. e M.F., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bari la Telenorba s.p.a., esponendo:

1) che la societa’ convenuta, nel costruire un fabbricato adibito a uffici e studi televisivi sul suolo posto a confine con l’immobile di proprieta’ dell’attrice S.M. sito in (OMISSIS), aveva anche violato apertamente le disposizioni in materia di distanze sia dal confine che dall’immobile S.;

2) che inoltre il solaio di copertura di parte del piano terra del fabbricato Telenorba, realizzato in aderenza al loro stabile, era stato sottoposto, rispetto al parapetto della terrazza a livello del primo piano di tale stabile, a distanza inferiore a quella di mt. 3 prescritta dalla legge;

3) che la soc. Telenorba aveva violato anche la distanza minima di legge (3 metri) rispetto alle vedute obliqua e frontale dell’immobile S.;

4) che il predetto solaio di apertura risultava arbitrariamente occupato da impianti di depurazione e di termoventilazione, non solo posti a distanza illegale dalla proprieta’ S., ma costituenti anche fonte di inquinamento pericolosa ed insopportabile per le impurita’ ed i rumori da essi diffusi, con conseguente pregiudizio per la salute di essi attori;

5) che ulteriore danno alla salute derivava ad essi attori dalle onde elettromagnetiche che si irradiavano dalle antenne televisive, installate sull’edificio Telenorba in violazione della destinazione urbanistica della zona e del divieto contenuto nella concessione edilizia n. (OMISSIS).

Tutto cio’ premesso, gli attori chiedevano la condanna della societa’ convenuta alla demolizione ovvero all’arretramento del fabbricato o di ogni altro manufatto dalla stessa realizzato fino al ripristino delle distanze legali dal confine e dall’immobile di proprieta’ di essi attori, oltre al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la Telenorba s.p.a. contestava il fondamento delle domande.

Con sentenza in data 12 febbraio 2001 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento delle domande, ordinava la demolizione e l’arretramento delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, nei limiti precisati dal C.T.U., e condannava la societa’ convenuta al risarcimento dei danni per illegittima riduzione del godimento dell’immobile di proprieta’ degli attori, equitativamente determinati in L. 10.000.000; rigettava invece la richiesta di risarcimento degli asseriti danni a salute e per deprezzamento dell’immobile di proprieta’ degli attori, in quanto inesistenti o comunque non provati.

Avverso tale sentenza proponeva appello la soc. Telenorba.

Gli originari attori proponevano appello incidentale.

Con sentenza in data 14 ottobre 2004 la Corte di appello di Bari rigettava entrambe le impugnazioni. In ordine al motivo con il quale la soc. Telenorba contestava l’esistenza di violazioni in materia di distanze legali delle costruzioni, cosi’ motivavano i giudici di secondo grado:

In particolare, la difesa della societa’ Telenorba – pur non negando, come accertato dal C.T.U., che la parete con vetri a specchio del proprio fabbricato, trasversale al parapetto della terrazza a livello del primo piano dell’immobile S., sporge di 20 cm. rispetto alla parete in muratura dello stesso fabbricato (tant’e’ che nella zona d’angolo formata tra le due pareti sono sistemate due canalizzazioni circolari in acciaio inox: v. foto allegate alla perizia nn. 8 – 17 – 18) e che pertanto, sia pure per il predetto breve tratto di 20 cm, la menzionata parete viene a trovarsi a distanza di soli cm. 0,85 dal parapetto della predetta terrazza a livello (che rappresenta il confine tra le due proprieta’) e di metri 6.02 dalla parete finestrata di primo e secondo piano del fabbricato S. anziche’ a quelle rispettivamente di metri 5 e metri 10 previste dal P.R.G. di (OMISSIS) – sostiene anzitutto che la parete vetrata in discussione rappresenti un mero fatto estetico – architettonico, uno “sporto” che non implica alcun aumento di superficie e di volume e pertanto, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, non poteva essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle distanze legali dal confine e dal fabbricato S., con conseguente insussistenza della lamentata violazione di legge.

La tesi in parola non puo’ essere condivisa. E’ ben vero che il predetto “sporto” ha una profondita’ di soli 20 cm., ma non puo’ ritenersi un semplice motivo estetico – architettonico dell’immobile non producente alcun aumento di superficie e di volume.

Al riguardo e’ sufficiente considerare che esso si estende per tutta l’ampia parete dell’immobile Telenorba e, come chiarito dal C.T.U., e’ finalizzato anche a scopi pratici, essendo costituito da una struttura leggera in profilati di acciaio e pannelli con vetri a specchio alcuni dei quali apribili col tipo a ribalta, all’esterno, e sulla superficie interna, nella parte inferiore, da pannelli in cartongesso.

Sussiste, dunque, la violazione delle distanze legali dal confine e dal fabbricato S. nei termini evidenziati dal C.T.U., anche se, come si e’ sottolineato, essa appare di modesta entita’.

La Corte di appello riteneva, poi, sussistente anche violazione, sia pure per pochi centimetri, della distanza (3 metri) prescritta dall’art. 907 c.c. in direzione verticale, fra il solaio di copertura di parte del piano terra del fabbricato da essa costruito in appoggio e la soglia della terrazza a livello del primo piano del fabbricato S..

Proseguiva, ancora, la Corte di appello:

Infine, la societa’ Telenorba nega la violazione della distanza minima di 3 metri prescritta dall’art. 907 c.c. in direzione orizzontale del suo fabbricato rispetto alla veduta obliqua e alla veduta frontale dell’edificio S., non solo per gli stessi motivi esposti in ordine alla violazione per prima denunciata, ma anche perche’, relativamente alla veduta frontale, questa non sarebbe impedita, essendo “la vetrata di TN del tutto trasparente” ed “in ogni caso, nella piu’ sfavorevole delle ipotesi, sarebbe impedita per appena venti centimetri di lunghezza” e, relativamente alla veduta obliqua, non vi sarebbe la prova della sussistenza del relativo diritto in favore dell’immobile S., essendo stato anzi provato documentalmente l’esistenza sin dal 1964, nel luogo in cui era stato eretto l’edificio Telenorba, di uno stabilimento vinicolo di altezza variabile tra i 7 e i 10 metri, che avrebbe escluso tale diritto. Anche la censura in esame appare infondata.

Invero, va sottolineata, per un verso, l’accertata non veridicita’ dell’asserita “trasparenza” della parete formata da vetri a specchio del fabbricato Telenorba (tale da non impedire o limitare la veduta diretta) e l’evidente irrilevanza, ai fini della sussistenza o meno della denunciata violazione, della limitatezza della stessa (allorquando, come nel caso di specie, la limitatezza non si traduce in assoluta inconsistenza della violazione) e, per altro verso, a proposito della veduta obliqua, l’assoluta mancanza di prova da parte della societa’ appellante dell’asserita esistenza dello stabilimento vinicolo o comunque di un muro divisorio sul confine di altezza tale da precludere tale veduta dal terrazzo del fabbricato S., costruito in precedenza, sul suolo confinante successivamente venduto alla societa’ Telenorba, con contestuale costituzione della servitu’ di veduta per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. come giustamente affermato nell’impugnata sentenza.

La Corte di appello riteneva anche infondato il primo motivo dell’appello incidentale proposto dagli originari attori, con il quale questi ultimi si dolevano del fatto che non fosse stata dichiarata l’illegittimita’ degli impianti di depurazione e di termoventilazione installati dalla soc. Telenorba sul solaio di copertura della “chiostrina” interna, non sanzionando la natura di “veri e propri corpi di fabbrica” di tali impianti e quindi l’obbligo degli stessi al rispetto, in via autonoma, delle distanze e comunque la loro nocivita’ e quindi la necessita’ di eliminarli ex artt. 2043 e 872 c.c..

Non sussisteva, infatti, alcuna violazione delle distanze legali, non potendosi riconoscere a tali impianti la natura di veri e propri corpi di fabbrica, non risultando accertata la presenza dei caratteri della stabilita’ ed immobilizzazione degli stessi rispetto al suolo.

In ordine alla dedotta nocivita’ di essi, non risultavano provate l’effettivita’, la qualita’ e la quantita’ delle immissioni da essi provenienti che avrebbero comportato inquinamento acustico ed elettromagnetico, e quindi se le stesse erano tali da provocare il lamentato pericolo di danno per la salute degli abitanti dell’immobile S..

Ugualmente infondato era il motivo di gravame con il quale gli appellanti incidentali si dolevano genericamente, da un canto, dell’insufficienza della liquidazione di L. 10.000.000 in ordine al danno conseguente alla illegittima riduzione del godimento dell’immobile di loro proprieta’ per effetto della violazione delle distanze legali e, dall’altro, del mancato riconoscimento del danno per deprezzamento dello stesso immobile. Invero, per un verso, la valutazione equitativa da parte del primo giudice del danno da ridotto godimento dell’immobile risultava ben motivata dalla temporaneita’ di tale danno e dalla non eccessiva gravita’ delle violazioni delle distanze legali poste in essere dalla societa’ Telenorba e, per altro verso, l’esclusione dell’asserito danno per deprezzamento dell’immobile appariva consequenziale all’eliminazione delle accertate violazioni di legge che, in esito alla definizione della controversia, sarebbe avvenuta spontaneamente o coattivamente.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro motivi, la soc. Telenorba.

Resistono con controricorso S.M., M.V., Ma.Li. e M.F., che hanno anche proposto ricorso incidentale, con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale la soc. Telenorba insiste nella tesi secondo la quale la vetrata, per la sua modesta sporgenza e per le sue caratteristiche, costituiva un semplice motivo estetico – architettonico, per cui non si doveva tenere conto di essa ai fini del calcolo della distanza legale di cui all’art. 873 c.c.. Il motivo e’ infondato.

Premesso che la modesta profondita’ dello sporto e’ in se’ irrilevante, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che lo stesso, in considerazione della estensione lungo l’intera parete, della esistenza di finestre, in definitiva, aumentava la cubatura e quindi non aveva una semplice funzione decorativa.

Con il secondo motivo del ricorso principale la soc. Telenorba deduce, innanzitutto, che con il primo motivo di appello, con riferimento alla violazione dell’art. 907 c.c., comma 3, aveva eccepito che non era stato provato che gli attori avessero acquisito il diritto di veduta della cui violazione si dolevano e sulla questione i giudici di merito non si sarebbero pronunciati. La doglianza e’ infondata.

L’eccezione in questione, infatti, e’ stata proposta solo con riferimento alla veduta obliqua.

Con il terzo motivo del ricorso principale la soc. Telenorba sostiene che la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova della veduta laterale.

La doglianza e’ infondata, in quanto la motivazione criticata si riferisce ad una veduta obliqua e nella sentenza impugnata non si fa menzione di una veduta laterale.

Prosegue la societa’ ricorrente in via principale deducendo che aveva provato sia la insussistenza delle condizioni di fatto per la nascita della servitu’ (in relazione alla veduta obliqua) per destinazione del padre di famiglia che la esistenza di una disposizione contraria a tale nascita.

Tale ultima questione e’ inammissibile, non facendosi di essa menzione nell’atto di appello.

In ordine alla prima questione va ricordato che l’esistenza della veduta in questione era stata affermata dalla sentenza di primo grado, la quale era stata cosi’ censurata con l’atto di appello in ordine alla titolarita’ del diritto: in corso di causa e’ stato documentalmente provato che la stessa non lo ha mai avuto, in quanto sul confine ove ora insiste l’immobile di Telenorba, sin dal 1964 esisteva uno stabilimento vinicolo di altezza variabile tra i 7 e i 10 mt..

La Corte di appello ha ritenuto non provata tale asserzione e in questa sede non vengono indicate quali sarebbero le prove trascurate dai giudici di secondo grado che avrebbero dovuto portare ad una diversa conclusione.

Con il quarto motivo del ricorso principale la soc. Telenorba deduce, in primo luogo, che con riferimento alla veduta frontale, la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di difetto di prova della esistenza del relativo diritto.

La doglianza e’ infondata, in quanto, come gia’ detto, l’eccezione era stata proposta solo con riferimento alla veduta obliqua.

Aggiunge, poi, la societa’ ricorrente in via principale :

Inoltre, la Telenorba S.p.A. aveva dedotto l’erroneita’ della decisione di primo grado sul punto per le identiche ragioni espresse in riferimento alla pretesa violazione delle distanze che l’edificio – rectius la struttura in vetro sporgente per venti 20 cm rispetto alla parete -della Telenorba S.p.A. avrebbe dovuto tenere dall’altrui confine e dall’altrui parete finestrata (questione oggetto, in questa sedef del primo motivo di ricorso) ed in aggiunta ha eccepito «che la vetrata di TN, essendo del tutto trasparente, non impedisce comunque la veduta frontale da parte della S. ed, in ogni caso, nella piu’ sfavorevole delle ipotesi sarebbe impedita per appena venti centimetri di lunghezza”.

La Corte d’Appello ha ritenuto infondati anche tali rilievi in quanto, da un lato, sarebbe stata accertata la “non veridicita’ dell’asserita trasparenza della parete formata da vetri a specchio del fabbricato Telenorba (tale da non impedire o limitare la veduta diretta)” e, dall’altro, risulterebbe evidente “l’irrilevanza, ai fini della sussistenza o meno della denunciata violazione, della limitatezza della stessa (allorquando, come nel caso di specie, la limitatezza non si traduce in assoluta inconsistenza della violazione)”.

Non possono quindi, che ribadirsi, anche in riferimento a tale pretesa violazione, i rilievi innanzi svolti sub 1 in riferimento alla incongruita’ logica ed alla insufficienza della motivazione sul punto.

Ancora da ultimo, codesta Corte ha chiarito che “in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, se la ratio dell’art. 907 c.c. il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, e’ quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l’esercizio dell’inspectio e della prospectio, l’accertamento e la valutazione della idoneita’ della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonche’ a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata” (cosi’, Cass., 23.3.2004, n. 5764).

Al contrario, la decisione della Corte d’Appello sul punto appare incongruamente motivata.

La Corte barese si e’ limitata ad escludere, senza tuttavia argomentare la propria conclusione, che la parete vetrata fosse trasparente.

Nessuna considerazione e’ stata, pero’, concretamente, svolta in ordine alla effettiva lesione dei diritti tutelati dalla norma, laddove risulta di intuitiva percezione che una superficie vetrata sporgente per appena 20 cm non puo’ in alcun modo ostacolare ne’ la circolazione dell’aria, ne’, tanto meno, la penetrazione della luce – anzi amplificata dalla superficie specchiata – cosi’ come non puo’ ragionevolmente contestarsi l’inalterata possibilita’ per il vicino di esercitare la veduta sotto il duplice profilo della inspectio e della prospectio.

Anche tali doglianze sono infondate. In ordine alla non trasparenza della veduta (a prescindere dalla rilevanza o meno della questione) nessuna argomentazione viene svolta per contrastare l’esattezza della affermazione sul punto della sentenza impugnata.

La questione secondo la quale della vetrata non si poteva tenere conto ai fini del calcolo delle distanze e’ infondata, per quanto detto in sede di esame del primo motivo.

Per il resto fuori luogo viene invocata, con riferimento ad una veduta frontale la sentenza di questa S.C. in data 23 marzo 2004 n. 5764, che si e’ occupata di una veduta verticale (art. 907 c.c., comma 3) e che, per incidens, contrariamente a quanto a prima vista sembra potersi dedurre dalla “massima” ufficiale, non ha affermato che il giudice di merito deve motivare quando afferma la idoneita’ di una costruzione a menomare l’esercizio del diritto di veduta, ma che deve motivare quando esclude tale idoneita’.

Con il primo motivo del ricorso incidentale S.M., M.V., Ma.Li. e M.F. si dolgono, in primo luogo, del fatto che i giudici di merito abbiano rigettato la domanda di rimozione degli impianti tecnologici di depurazione e termoventilazione insistenti sul solaio di copertura della chiostrina interna realizzata dalla soc. Telenorba, in quanto non in regola con le distanze legali, deducendo in proposito che gli stessi, per le loro dimensioni, costituivano veri e propri corpi di fabbrica.

La doglianza e’ infondata, in quanto non viene specificamente contestata la esattezza della affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale non risultava accertata la presenza dei caratteri della stabilita’ ed immobilizzazione di tali impianti rispetto al suolo.

I ricorrenti in via incidentale si dolgono, poi, del fatto che i giudici di merito non abbiano disposto la rimozione degli impianti in questione in quanto pericolosi per la salute e deducono che avrebbero potuto fondare il proprio convincimento su presunzioni, fatti notori e massime di comune esperienza, giacche’ l’accertata condizione di riduzione delle potenzialita’ di pieno godimento di una abitazione, determinata dall’altrui condotta illecita, e’ gia’ di per se’ idonea a procurare un danno esistenziale alla integrita’ psico – fisica.

Il motivo e’ infondato in base alla assorbente considerazione che esso parte da una premessa indimostrata, costituita dalla illiceita’ della apposizione degli impianti in questione.

Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale si dolgono del fatto che i giudici di merito, in relazione alla violazione delle distanze legali accertati abbiano liquidato in misura ridotta il danno in quanto tali violazioni sarebbero comunque non gravi ed abbiano negato il danno da deprezzamento del loro immobile in quanto e’ possibile la eliminazione in via di esecuzione forzata delle violazioni in questione.

Anche tale motivo e’ infondato, in quanto in modo del tutto logico i giudici di merito hanno ritenuto modesto il danno, in considerazione della modestia delle violazioni, consistente nel mancato rispetto della distanza legale per pochi centimetri ed hanno escluso un risarcimento per equivalente di fronte alla possibilita’ di ottenere il risarcimento in forma specifica.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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