Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4478 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 787-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ERIKA

DELLA PIETA che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4657/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Milano rigettò l’impugnazione proposta da M.R., cittadino del Bangladesh, riguardo al provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria. Avverso il decreto il Rahanur propose appello che fu respinto con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Milano il 25.10.18, osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione non era attendibile, come ritenuto dal Tribunale; non era emersa una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato in Bangladesh, come desumibile dalle fonti consultate; non era stata allegata una situazione personale di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

Ricorre in cassazione il Rahanur con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo relativo ai presupposti della protezione internazionale ed umanitaria, consistente nella situazione di grave pericolo per l’incolumità del ricorrente, sussistente in Bangladesh- come anche desumibile dal rapporto annuale di Amnesty International 2017/18- nonchè nella sua appartenenza al partito politico d’opposizione che lo esponeva a trattamenti violenti e degradanti, considerate altresì le denunce e i procedimenti penali a suo carico.

Il motivo è inammissibile. Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha ritenuto il racconto del ricorrente non sufficientemente circostanziato e dunque, escludendone l’attendibilità. Ora, secondo l’orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Inoltre, come affermato nella sentenza impugnata, dal decreto del Tribunale si evince che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, aveva dichiarato di aver lasciato il Bangladesh per problemi di carattere economico, escludendo ciò implicitamente ogni plausibilità dell’asserita persecuzione di matrice politica o del pericolo per la propria incolumità.

Tale ratio non è stata contestata dal ricorrente nei giudizi di merito; anche sotto questo profilo, dunque, emerge un ulteriore ragione d’inammissibilità del motivo di ricorso.

La doglianza è diretta altresì al riesame dei fatti, in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè la Corte d’appello ha comunque escluso in Bangladesh la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sulla base dell’esame delle fonti internazionali.

Il motivo non ha pregio anche in ordine alla protezione umanitaria per la mancata allegazione di situazioni personali di vulnerabilità, non essendo sufficiente il percorso d’integrazione intrapreso dal ricorrente in Italia.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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