Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), N.P.

(OMISSIS), A.M.G. (OMISSIS), A.

R. (OMISSIS), A.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo

studio dell’avvocato MELE MARIA CRISTINA, rappresentati e difeso

dall’avvocato SPINELLI GIANFRANCO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato

MAURO VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERVINO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 870/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 30/09/2005, depositata il

10/11/2005 R.G.N. 1744/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO SPINELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 1993 S.G. agì giudizialmente nei confronti di A.V. domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dello smottamento, sul proprio sottostante piazzale, di materiale ci risulta dello sbancamento effettuato dal convenuto nell’estate del 1990 sul suo soprastante terreno per la realizzazione di un box.

Il convenuto resistette, tra l’altro eccependo che il box non era di sua proprietà, ma di N.G. e sostenendo che per la realizzazione dello stesso non era stato effettuato alcuno sbancamento. Affermò anche che i danni lamentati dall’attore erano da imputarsi all’infelice posizione del suo piazzale, posto ai piedi di un ripido rilievo collinare dal quale, con l’aumento della frequenza e dell’intensità delle piogge nel periodo invernale, si staccavano facilmente materiali franosi.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio e dichiarata inammissibile la prova per testi articolata dal convenuto, con sentenza del 25.7.2003 l’adito tribunale di Catanzaro condannò gli eredi dell’ A. al pagamento, a titolo di risarcimento, di Euro 9.455,17, oltre agli accessori ed alle spese.

2.- L’appello dei soccombenti N.P. (moglie del defunto A.) e dei quattro figli è stato respinto dalla corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 870/05, avverso la quale i soccombenti ricorrono per cassazione affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso S.G., che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- La decisione è censurata:

a) col primo motivo (pagine 10-18 del ricorso) per insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione di norme di diritto sostanziali e processuali, per avere la corte d’appello ritenuto il convenuto (dichiaratosi comproprietario del terreno soprastante, ma totalmente estraneo ai lavori eseguiti su incarico e sotto il controllo dell’altro comproprietario N., proprietario esclusivo del box) responsabile dei danni subiti dall’attore sulla scorta di considerazioni che non avrebbero dovuto trovare ingresso o che erano del tutto inadeguate a sorreggere la raggiunta conclusione;

b) col secondo motivo (pagine 18-21), per insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione di norme di diritto sostanziali e processuali per avere la corte territoriale ravvisato la responsabilità di A.V. non già in relazione ai fatti dedotti dall’attore in atto di citazione (sbancamento per la realizzazione del box ed ammassamento del materiale rimosso sulla collina degradante verso la proprietà dell’attore) ma in relazione alla precedente pregiudizievole incisione del fianco della collina per la realizzazione del fabbricato A./ N., così incorrendo nel vizia di extrapetizione;

c) col terzo motivo (pagine 21-22), per insufficiente e contraddittoria motivazione e, ancora, per vizio di extrapetizione, per essere stata la responsabilità dell’ A. in realtà collegata alla sua qualità di comproprietario e, dunque, di custode della cosa (art. 2051 c.c.), benchè l’attore avesse dedotto il suo comportamento “incauto e negligente” in relazione alle attività strumentali alla realizzazione del box, così fondando la domanda su fatti inequivocamente integranti una responsabilità ex art. 2043 c.c..

3.- Il ricorso non può essere accolto.

La fattispecie è connotata da danni da smottamento da un terreno sovrastante quello dell’attore, che questi ha affermato connessi ai lavori incautamente eseguiti dal (com)proprietario convenuto e che quest’ultimo ha ricollegato all’infelice posizione del terreno dell’attore.

La consulenza tecnica d’ufficio ha escluso la fondatezza dell’assunto del convenuto ed ha correlato i danni agli sbancamenti (anche) da questo eseguiti, che avevano eliminato la vegetazione lungo il declivio soprastante la proprietà A./ N. e reso possibile lo smottamento di terreno. Che la causa primaria del danno subito dall’attore fosse da collegarsi non tanto a quanto fatto per realizzare il box, quanto piuttosto ai lavori di sbancamento per la precedente costruzione del fabbricato è circostanza che non è idonea ad essere configurata come estranea al thema decidendum, segnatamente alla luce delle difese del convenuto in primo grado e delle indagini demandate al c.t.u., sicchè va esclusa qualsiasi violazione del principio del contraddittorio.

Nè in tale contesto sono idonei ad assumere determinante; rilevo i dati di fatto (la cui valenza è contestata dai ricorrenti) sulla base dei quali la corte d’appello ha concluso che il convenuto aveva egli stesso effettuato i lavori per la realizzazione del box, volta che il giudice del merito ha anche fatto proprie le conclusioni del c.t.u. nel senso che “i materiali di risulta non furono portati a discarica ma accumulati nel piazzale adiacente”; e che furono proprio tali materiali “che, investiti dalla massa fangosa proveniente dalla zona a monte della casa dell’ A., terreno di proprietà dello stesso, hanno contribuito ad amplificare il danno che in ogni casi si sarebbe verificato” (così la sentenza, a pagina 7).

I ricorrenti non sostengono che il comproprietario di un terreno sovrastante non abbia il dovere, in una situazione di pericolo di fondo quale quella descritta dal c.t.u. e da lui stesso determinata, di evitare che quel pericolo sia aggravato dalla propria inerzia (nel rimuovere dal piazzale di cui sia comproprietario materiali di risulta di lavori da chiunque eseguiti); e che tale inerzia non sia suscettibile di essere riguardata come rilevante anche per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. in relazione al dovere del neminem laedere.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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