Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

CARDIA MARUCCHI GIAN LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato WILD

ALOIS;

– ricorrente –

contro

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

THURIN STEFAN;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/2004 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZ.

DIST. di BOLZANO, depositata il 09/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato MARUCCHI Gian Luca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato WILD Alois difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore della resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.8.2001 R.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano A. e R.S. deducendo che R.K., coniuge della prima convenuta e padre adottivo dell’attore e della seconda convenuta, era deceduto “ab intestato” ed aveva ceduto a quest’ultima con contratto di donazione del (OMISSIS) gli immobili in (OMISSIS) e con contratto di compravendita e di cessione del (OMISSIS) aveva alienato ulteriori immobili in (OMISSIS), tanto che solo la (OMISSIS) con una estensione di 2216 mq. era entrata in a far parte dell’eredita’.

L’attore assumeva che in una controversia promossa dall’esponente conclusa con sentenza passata in giudicato della Corte di Cassazione n. 13826 del 19.1.2000 erano state rigettate le domande di riduzione e di integrazione di legittima con la motivazione che il valore dell’immobile lasciato in eredita’ stimato in L. 110.800.000 sarebbe stato sufficiente per soddisfare la legittima dell’istante senza doversi rifare sugli immobili oggetto della donazione il cui valore era stato stimato in L. 160.864.000; aggiungeva che in seguito si era scoperto che la (OMISSIS) era stata usucapita ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., comma 1 da tale F. F., e che con decreto del Tribunale di Bolzano del 2.3.2001 era stata accertata l’usucapione ed erano state autorizzate le trascrizioni nel libro fondiario ad esso connesse; orbene, poiche’ da tali circostanze era scaturita una nuova situazione giuridica e di fatto, R.R. chiedeva la riduzione della donazione del (OMISSIS) e riproponeva la domanda di integrazione della legittima.

Nella contumacia di R.A. si costituiva in giudizio R.S. sollevando eccezioni relative al giudicato ed alla prescrizione e contestando anche nel merito le domande attrici.

Il Tribunale adito con sentenza del 10.7.2003, ritenuta la fondatezza della contestazione sul giudicato, rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte di R.R. cui resisteva R.S. mentre R.A. restava contumace, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 9.7.2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza R.R. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui R.S. ha resistito con controricorso; R.A. non ha svolto attivita’ difensiva neanche in questa sede; la controricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato che dopo la definizione della prima controversia di natura successoria tra le parti in causa conclusasi con la menzionata sentenza di questa Corte del 19.10.2000 n. 13826 era emerso che R.K. con contratto del (OMISSIS) aveva venduto a terzi l’immobile di cui trattasi in (OMISSIS) con contestuale passaggio di possesso, e che quindi si era creata una situazione di fatto che aveva legittimato l’esponente a far valere nuovamente relativamente alla suddetta successione i suoi diritti di erede legittimario, non operando al riguardo la preclusione del giudicato.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto impugnabile la precedente sentenza di questa Corte ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 3, essendo invece costante l’orientamento giurisprudenziale che nega l’impugnabilita’ per revocazione delle sentenze della Suprema Corte ad eccezione delle sentenze effetto di errore di un fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato che la circostanza dedotta da R.R. – ovvero la scoperta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui erano state rigettate le domande da lui formulate di riduzione e di integrazione di legittima riguardanti la successione ereditaria apertasi con la morte di R.K. dell’esistenza di un contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS) stipulato da quest’ultimo con tale F.F. avente ad oggetto la (OMISSIS) che quindi non faceva piu’ parte dell’asse ereditario – configurava un motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3 da far valere in base a tale disposizione avverso la sentenza passata in giudicato e divenuta esecutiva;

pertanto la rinnovata formulazione della suddetta domanda in un autonomo separato procedimento contrastava con il principio del “ne bis in idem” insito nell’effetto di esecutivita’.

Orbene tali argomentazioni sono pienamente corrette, avendo la Corte territoriale esattamente indicato lo strumento processuale di tutela della pretesa fatta valere dal R., chiaramente riconducibile alla ipotesi di revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 3; e’ poi appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata non ha affatto affermato che l’istanza di revocazione avrebbe dovuto essere proposta avverso la menzionata sentenza di questa stessa Corte, avendo invece ritenuto che la revocazione riguardava “la sentenza passata in giudicato”, ovvero la precedente sentenza di appello della Corte di Appello di Trento del 4.2.1997.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 2935 c.c. nonche’ vizio di motivazione, assume che la Corte territoriale non ha considerato che nella specie la prescrizione dell’azione di riduzione era stata gia’ interrotta con l’avvenuta proposizione della stessa azione nella precedente controversia.

La censura e’ inammissibile, considerato che all’esito delle argomentazioni sopra enunciate la Corte territoriale ha logicamente ritenuto assorbita ogni ulteriore questione, tra cui evidentemente anche quella richiamata dal ricorrente con il motivo in esame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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