Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 21/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4477 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5774-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRI NIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRAI ,E
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELl;ECONOMIA I DELLE FINANZE
80415740580,
G UGLIEI MINO MARIA;

Data pubblicazione: 21/02/2013

- intimati avverso la sentenza 41/2010 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 27.1.2010, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELA RD[ che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Rie. 2011 n. 05774 sez. ML – ud. 21-11-2012
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

r.g. n. 5774/2011 Inps c. Guglielmino Maria, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Oggetto: assegno di invalidità civile

ORDINANZA

1. Con sentenza del 27.1.2010 (depositata il 23.2.2010) la Corte di Appello di Caltanissetta
ha dichiarato il diritto di Maria Guglielmino all’assegno di invalidità civile, ex art. 13 1. n.

118/71, con decorrenza dal 1.6.2008, condannando l’Inps alla corresponsione di tale prestazione, oltre interessi e rivalutazione sui ratei arretrati.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l ‘Inps affidandosi a tre motivi. Gli intimati
non hanno svolto attività difensiva.
3. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., sostenendo che la
Corte territoriale non avrebbe potuto accogliere la domanda diretta al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile sulla base di documentazione volta a provare il possesso
del requisito reddituale prodotta per la prima volta in grado di appello, successivamente al deposito del ricorso, senza una specifica richiesta della parte o esplicito provvedimento autorizzativo del giudice.
4. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, non avendo la corte di merito indicato sulla base di quali elementi ha ritenuto sussistente il predetto requisito.
5. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 1. n. 118/71 e 2697 c.c., relativamente alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse necessaria la
prova del requisito della c.c. incollocazione al lavoro, trattandosi di soggetto ultracinquantacinquenne, laddove, secondo l’Istituto ricorrente, che richiama sul punto giurisprudenza di
questa Corte, tale prova, nella vigenza del regime di cui alla legge n. 68/99, deve essere fornita sia dagli uomini che dalle donne fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
6. Il primo motivo è infondato. Se è vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 8202/2005), nel rito del lavoro l’omesso deposito dei
documenti contestualmente al ricorso, determina la decadenza del diritto alla produzione degli
stessi, salvo che la produzione sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi
della vicenda processuale, deve osservarsi che, nella specie, è proprio lo sviluppo assunto dalla vicenda processuale a giustificare la produzione in sede di appello dei documenti attinenti
al requisito socio-economico, posto che l’assistita si è vista riconoscere l’esistenza del requisito sanitario solo a decorrere dal primo giugno 2008, e cioè solo da epoca successiva a quella

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del deposito del ricorso in appello (che risulta effettuato in data 9.4.2008 e non in data
9.4.2009, come erroneamente dedotto dall’Istituto con il primo motivo), sicché la produzione
della documentazione relativa all’esistenza del requisito socio-economico (che doveva necessariamente avere riguardo al periodo nel quale era stato riconosciuto esistente il requisito sanitario) non può ritenersi tardiva.
7. Anche il secondo motivo deve ritenersi infondato, poiché la Corte d’appello ha dato conto,
con congrua motivazione, dell’esistenza delle prove in base alle quali ha ritenuto sussistente il

requisito reddituale (“Sussiste, altresì, il requisito reddituale, come provato dalla relativa certificazione della Agenzia delle Entrate”), né, d’altra parte, il ricorrente ha indicato in base a
quali altri documenti (di cui avrebbe comunque dovuto riportare il contenuto), non esaminati
o non adeguatamente valutati dal giudice di merito, dovrebbe trarsi la certezza che la Guglielmino non sia in possesso del predetto requisito, come si afferma nell’ultima parte del motivo in esame.
8. Neppure il terzo motivo può, infine, trovare accoglimento, in quanto la Corte d’appello
non ha ritenuto che non fosse necessaria la prova del requisito della cd. incollocazione, come
si sostiene nel terzo motivo, ma, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n, 22113/2009), secondo cui “ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile,
le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad
essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l’età pensionabile, possono dimostrare il requisito dell ‘incollocamento al lavoro, richiesto per l ‘erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo
stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione”, ha ritenuto — con un percorso logico

che non é stato sottoposto a specifiche censure da parte dell’istituto ricorrente – che, nella specie, dovesse fondatamente presumersi che la Guglielmino, ehe, alla data del primo giugno
2008, era prossima al compimento dei sessantacinque anni di età ed era sprovvista di redditi,
si trovasse, alla stessa data, anche nello stato di disoccupazione o non occupazione richiesto
dalla legge ai fini della concessione del beneficio in esame.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

2

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2012.

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