Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 728-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso l’avvocato PATRIZIA

BORTOLETTO dalla quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 17591/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 10/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da B.A., cittadino del Senegal, che aveva impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione sussidiaria ed umanitaria, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era attendibile; nella regione di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, come desumibile dai report consultati (relativi agli anni 2017 e 2018); non era stata allegata una situazione personale di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione il B. con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè degli artt. 2 e 32 Cost., art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti umani, 11 del Patto internazionale del 1966 -ratificato dall’Italia nel 1977- relativo ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti politici del 1966, in quanto il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria, omettendo peraltro di motivare su quest’ultima.

Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia per l’inattendibilità del racconto reso al ricorrente, sia perchè dall’esame delle fonti aggiornate citate non si desumeva la sussistenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Circa la protezione umanitaria, il ricorrente non ha allegato specifiche, individuali situazioni di vulnerabilità, invocando invece il diritto al permesso umanitario affinchè gli sia garantito un livello di vita adeguato per sè e la propria famiglia, che non sarebbe possibile in caso di rientro in Senegal.

Al riguardo, va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., n. 3681/19).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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