Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 11/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1156-2021 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ATHOS VALORI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D’APPELL0 di BOLOGNA,
depositata il 09/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA
PICCONE.
Fatto
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 9 luglio 2020, la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS, ha ritenuto dovuti i contributi richiesti dall’Istituto per effetto dell’obbligo di iscrizione dell’avv. V.S. alla gestione separata in relazione all’attività svolta;
– per quanto qui rileva la Corte, nell’accogliere l’impugnazione con riguardo alla ritenuta non debenza dell’iscrizione, ha affermato che secondo la L. n. 335 del 1995, art. 2, sono tenuti all’iscrizione anche i liberi professionisti non tenuti al versamento nelle casse di appartenenza; inoltre, ha ritenuto non prescritto il credito contributivo dovuto dal professionista alla gestione separata, sul presupposto che il dies a allo coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissato nel caso in esame al 13/9/2012, laddove l’atto di costituzione in mora dell’Inps risaliva al 5/9/2017.
– per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso V.S., affidandolo ad un unico motivo;
– la ricorrente ha presentato memoria tardivamente pervenuta;
– l’INPS è rimasto intimato;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico) motivo di censura, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935, e della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9;
– il motivo è fondato;
– deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) l’orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l’effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del credito contributivo;
– pertanto, nella specie, la Corte d’appello non si è conformata a tale consolidato orientamento per aver rilevato come sino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale non decorra il termine a prescrivere, reputando, quindi, erroneamente tempestiva la notifica dell’avviso di addebito (sul punto, Cass. n. 19403 del 2019);
– alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022