Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4476 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27398/2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARIA GRAZIA MASTINO e FABIO CRAMAROSSA, giusta procura in

calce al ricorso;

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

avverso la sentenza n. 431/36/2015 emessa il 10/03/2015 della

Commissione Tributaria Regionale di TORINO, depositata il

17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento recante contestazione – all’odierna ricorrente ed al di lei coniuge – del maggior reddito soggetto ad Irpef nell’anno d’imposta 2007, in applicazione del cd. redditometro;

2. il giudice d’appello ha accolto l’appello dell’amministrazione, ritenendo una prova “non convincente”, specie in assenza di riscontro tramite certificazione dei movimenti bancari, l’allegazione che “le risorse finanziarie dovute ai disinvestimenti di valori mobiliari elencati e di risparmi siano state prelevate in banca ed utilizzate in periodo successivi per fare degli acquisti di beni mobili registrati e per operare degli incrementi patrimoniali” e che in ultima analisi “il contribuente abbia fatto dei prelievi, anche di una certa entità, qualche anno prima, per tenerli in casa praticamente infruttiferi”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il primo motivo – nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c. – non è specifico nè chiaro (anche perchè non autosufficiente) laddove ravvisa il formarsi di un giudicato interno sulla semplice affermazione della C.T.P. per cui “la valutazione degli acquisti effettuati nel 2010 e 2011… non rispondono certamente a logiche operative facilmente praticabili” (pag. 10 del ricorso);

4. il secondo ed il terzo sono invece fondati, poichè la sentenza impugnata manca della pronuncia sulle specifiche eccezioni sollevate dalla contribuente, rispettivamente, in punto di illegittimità della determinazione del reddito separatamente in capo a ciascun coniuge (piuttosto che tenendo conto unitariamente del nucleo familiare) ed erronea imputazione dei beni a carico dei due coniugi (v. pag. 11 e 12 del ricorso);

5. anche le ultime due censure – che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente – sono meritevoli di accoglimento, in quanto la C.T.R. si è limitata a definire “non convincenti” le prove già ritenute valide ed efficaci in prime cure, senza nemmeno dare atto che la contribuente aveva prodotto documentazione bancaria a riscontro delle allegate disponibilità finanziarie (allegati 6 e 7 al ricorso di rimo grado menzionati a pag. 14 del ricorso);

6. la causa deve quindi essere rinviata al giudice di secondo grado per nuovo e più compiuto esame della vicenda, alla luce dei rilievi sopra menzionati.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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