Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4476 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4476 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in firma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNA Antonino, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ~ceno
Greco, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma,
via Paolo Emilio, n. 57;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –

Data pubblicazione: 21/02/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato in data 14 ottobre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’ 8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, il quale ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto

che Antonino Fortuna ha proposto ricorso

per cassazione avverso il decreto in data 14 ottobre
2011, con cui la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso per equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, conseguente alla durata irragionevole di un processo
svoltosi dinanzi al Tribunale di Cosenza ed alla Corte
d’appello di Catanzaro;
che il ricorso è stato notificato in data 29 dicembre 2011 all’intimato Ministero della giustizia presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, costituita per la difesa dell’Amministrazione nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d’appello;
che, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa

Corte n. 14229 del 2012, il ricorrente ha rinnovato, il
2 novembre 2012, la notifica del ricorso presso
l’Avvocatura generale dello Stato;

Dott. Alberto Giusti;

che il Ministero non ha resistito con controricorso,
ma in data 20 dicembre 2012 ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si lamenta che la Corte
d’appello abbia ritenuto il ricorrente decaduto dal diritto a chiedere l’equa riparazione dell’ingiustificato
ritardo;
che la censura è fondata;
che nella specie giudizio presupposto si è concluso
con la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro resa
pubblica mediante deposito in cancelleria il 2 settembre
2008 e notificata in data 22 ottobre 2008;
che poiché il termine di cui all’art. 325 cod.
proc. civ. per proporre ricorso per cassazione è – non
di giorni trenta, come ritenuto dalla Corte di Salerno,
ma – di giorni sessanta, la sentenza è passata in giudicato il 20 dicembre 2008, sicché il ricorso per equa riparazione, depositato il 15 giugno 2009, è da ritenere
tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 4 della
legge n. 89 del 2001;

-3

Considerato

che resta assorbito l’esame del secondo motivo, relativo alle spese;
che per effetto dell’accoglimento del ricorso il
decreto deve essere cassato e la causa rinviata, anche

sa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto im-

pugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
1’8 febbraio 2013.

per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, in diver-

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