Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4476 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 489-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato presso l’avvocato PAOLO RIGHINI

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 19168/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 28.11.2018 il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da D.A., cittadino del Niger, che aveva impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione sussidiaria ed umanitaria, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era attendibile; nella regione di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, come desumibile dai report consultati (relativi agli anni 2017 e 2018); non era stata allegata una situazione personale di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione il Dauda con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non credibile il ricorrente, non osservando l’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine all’acquisizione di informazioni sulla situazione sociopolitica del Niger, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ed omettendo altresì di acquisire informazioni sulla situazione generale della Libia, paese nel quale era transitato.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251, art. 14, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando il mancato riconoscimento delle protezioni sussidiaria ed umanitaria con riferimento al pericolo di rientro in Libia

Con il terzo motivo è dedotto il vizio di apparente motivazione a causa dell’omessa cooperazione istruttoria che ha determinato il mancato esame di fatti decisivi.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti circa la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente la quale esime il giudice dall’obbligo di espletamento di poteri istruttori sulla situazione socio-politica del Paese di provenienza, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte (Cass., n. 15794/19).

Il Tribunale ha comunque escluso che nel Niger sussista una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, esaminando vari report internazionali, con esaustiva e en contestata motivazione.

Il secondo motivo è inammissibile poichè non è stata allegata alcuna situazione specifica di vulnerabilità connessa alla provenienza del ricorrente dalla Libia, considerata anche l’inattendibilità del racconto reso dal ricorrente.

Al riguardo, occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Cass., n. 29875/18; n. 13096/19).

il terzo motivo è del pari inammissibile, poichè il Tribunale ha motivato ampiamente sulla domanda del ricorrente, anche con specifico riferimento alle informazioni acquisite dai vari report esaminati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 per compenso oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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