Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4476 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20684/2015 r.g. proposto da:

G.R., (cod fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Fabio Venturini, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via

Virginio Orsini n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Vittorio

Maestri.

– ricorrente –

contro

RCS MEDIAGROUP S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del procuratore, Avv. Gh.An., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dagli Avvocati Giorgio Cosmelli, e Paolo Marotti, nonchè

dall’Avvocato Prof. Stefano Alberto Villata, con i quali

elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, Foro

Traiano, n. 1/A.

– controricorrente –

e

N.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli

Avvocati Giorgio Cosmelli e Paolo Marotti, nonchè dall’Avvocato

Prof. Stefano Alberto Villata, con i quali elettivamente domicilia

presso lo studio del primo in Roma, Foro Traiano, n. 1/A.

– controricorrente –

e

IL MESSAGGERO S.P.A., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore delegato pro tempore, ing.

M.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dagli Avvocati Pietro Casavola, e

Leonarda Siliato, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Roma, alla via Agostino Depretis, n. 86.

– controricorrente –

e

IL CORRIERE DELLO SPORT S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale, Dott. A.M.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del controricorso, dagli Avvocati Pietro Casavola e Leonarda

Siliato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla

via Agostino Depretis, n. 86.

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SIENA depositata il 20/08/2013 e

l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE depositata il giorno

27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.R. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Siena, la Gazzetta dello Sport s.r.l., N.M., la Il Messaggero, Ed. Caltagirone Editore s.p.a., la Il Corriere dello Sport, Ed. Corriere dello Sport s.r.l., Stadio-Corriere dello Sport e la Campus Media s.r.l., onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto di una loro asserita condotta diffamatoria consistita nel redigere e/o pubblicare notizie e/o brani di conversazioni telefoniche tenute dall’attore con Mo.Lu., emerse nell’ambito del procedimento penale noto come “(OMISSIS)”, che suggestivamente lo associavano alla vicenda criminosa cagionandogli ingiusta offesa nell’onore e nella reputazione.

1.1. Costituitisi i convenuti Corriere dello Sport, N. ed Il Messaggero s.p.a., ed intervenuta volontariamente la RCS Quotidiani s.p.a., quale casa editrice del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’adito tribunale, con sentenza del 18 luglio/20 agosto 2013, rigettò la domanda del G., condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite con esclusione di quelle relative al rapporto processuale intercorso con Ma.Ma..

2. La pronuncia è stata impugnata dal G. e l’adita Corte d’appello di Firenze, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., datata 20 gennaio 2015 e comunicata, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), il successivo 9 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che lo stesso “…al di là dei plurimi profili di inammissibilità segnalati ex art. 342 c.p.c. (…), non ha ragionevoli probabilità di essere accolto”, altresì condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro l’ordinanza predetta e la sentenza di primo grado ricorre il G., affidandosi a cinque motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la RCS Mediagroup s.p.a., il N., la Il Messaggero s.p.a. e la Corriere dello Sport s.r.l., tutti eccependo, pregiudizialmente, la inammissibilità per tardività dell’avverso ricorso. Il G., il N. e la RCS Mediagroup s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., emessa dalla Corte di appello di Firenze”, perchè resa senza aver sentito le parti all’udienza ex art. 350 c.p.c. e tenuto conto dell’approfondita motivazione (in luogo di quella succinta che avrebbe dovuto caratterizzarla) che la compone, così da attribuirle le sembianze di una sentenza;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., ovvero del principio della “qualificazione giuridica della domanda””, per avere la corte distrettuale, nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., opinato che “la violazione della privacy, come quella del divieto di pubblicazione, non era stata ritualmente dedotta in primo grado a sostegno della pretesa risarcitoria, legata esclusivamente alla “portata diffamatoria e lesiva delle affermazioni e del contenuto degli articoli de quibus”, sicchè il motivo connesso andrebbe dichiarato inammissibile”. Affermazione da ritenersi non corrispondente al vero alla stregua di quanto il G. esposto con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, le successive memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, la comparsa conclusionale e la citazione in appello;

III) “Violazione e falsa applicazione dei presupposti di verità, continenza ed interesse pubblico alla notizia per l’esercizio del diritto di cronaca”, contestandosi le conclusioni cui erano giunti il tribunale e la corte di appello in ordine all’esistenza dell’interesse pubblico, negli articoli ritenuti diffamatori dal G., della indicazione del proprio nome;

IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 684 c.p.”, per non avere i giudici di merito riservato alcuna attenzione alla circostanza che, nella fattispecie in esame, erano stati riprodotti e riportati atti coperti dal divieto di pubblicazione;

V) “Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014”, contestandosi l’avvenuta sua condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, l’entità della stessa e le modalità della relativa quantificazione.

2. In via pregiudiziale, ritiene il Collegio di dover scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso del G., per sua tardività, come proposta da ciascuna parte controricorrente. La stessa si rivela fondata alle stregua della considerazione di cui appresso.

2.1. Risulta dagli atti di causa, cui questa Corte ha accesso tenuto conto della tipologia di eccezione in esame, che il gravame promosso dal G. contro la sentenza del Tribunale di Siena del 18 luglio/28 agosto 2013, che lo vide soccombente, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., datata 20 gennaio 2015 e comunicata, tramite P.E.C., alle parti, il successivo 9 febbraio 2015 (cfr. la relativa attestazione in tale data, firmata dal cancelliere, apposta in calce all’ordinanza stessa). Inoltre, il rilascio della “copia conforme all’originale” della medesima ordinanza, “per uso impugnazione”, è stato effettuato il 22 aprile 2015 all’Avv. Venturini, difensore del G. in entrambi i gradi di merito ed officiato, con apposita procura speciale, pure della redazione dell’odierno ricorso per cassazione.

2.2. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., “contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.

2.3. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU n. 25513 del 2016 e n. 11850 del 2018. In senso analogo anche la successiva Cass. n. 459 del 2019), il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

2.4. E’ il caso di precisare che il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza (cfr. Cass., SU., n. 1914 del 2016), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c., sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (cfr. nel medesimo senso, pure Cass. n. 39021 del 2019), è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (cfr., ex aliis, Cass. n. 39021 del 2019; Cass. n. 1 del 2019; Cass. n. 3067 del 2017; Cass. n. 20662 del 2016) che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., nei casi in cui questa risulti consentita. Peraltro, la recente Cass. n. 7970 del 2020, ha ulteriormente ribadito che, in tema di termine impugnatorio conseguente alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine cosiddetto lungo di cui all’art. 327 c.p.c., solo qualora risultino omesse sia la comunicazione, sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 39021 del 2019).

2.5. Nel caso di specie, come si è già detto, risulta dagli atti di causa che l’ordinanza della corte fiorentina ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., datata 20 gennaio 2015, è stata comunicata, tramite P.E.C., alle parti, il successivo 9 febbraio 2015. Inoltre, dell’ordinanza risulta rilasciata “copia conforme all’originale”, “per uso impugnazione”, all’Avv. Venturini, il 22 aprile 2015.

2.5.1. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio, condividendola, intende dare continuità, l’estrazione di copia autentica della sentenza è, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attività istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonchè dell’annotazione della data di rilascio di essa (cfr. Cass. n. 1 del 2019; Cass. n. 13858 del 2017; Cass. n. 9421 del 2012; Cass. n. 24418 del 2008; Cass. n. 24742 del 2006; Cass. n. 11319 del 2004; Cass. n. 2068 del 2000; Cass. n. 5230 del 1994; oltre a pronunce non rilevanti in quanto concernenti, però, attività del cancelliere: cfr., specificamente Cass. n. 20326 del 2013, che chiarisce che l’equipollenza deve ritenersi sussistente limitatamente all’estrazione di copia per finalità “strettamenta contigua” al decorso del termine di decadenza di cui trattasi, ciò che sussiste nel caso di specie ove la copia è stata richiesta “per uso impugnazione”).

2.6. Pertanto, essendo stato l’odierno ricorso per cassazione proposto con notifica avviata il 28 agosto 2015, risulta trascorso il termine di 60 giorni, sia se a computarsi dalla predetta data di comunicazione dell’ordinanza de qua, eseguita dal cancelliere tramite P.E.C., del 9 febbraio 2015 (cfr. la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “è inammissibile, perchè tardivo, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, oltre sessanta giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 1”. Cfr. Cass. n. 10723 del 2014; Cass. n. 13622 del 2015; Cass. n. 15235 del 2015; Cass. n. 18024 del 2015; Cass. n. 18622 del 2016; Cass. n. 20298 del 2019; Cass. n. 24853 del 2019); sia se a calcolarsi dal 22 aprile 2015, data dell’avvenuto rilascio di copia conforme della stessa, per uso impugnazione, in favore del difensore del G. in sede di merito e davanti a questa Suprema Corte.

2.7. Resta assorbita ogni disamina di eventuali altre causali di inammissibilità come dedotte dalle costituite parti controricorrenti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, come in dispositivo, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.R. al pagamento, in favore della RCS Mediagroup s.p.a., di N.M., della Il Messaggero s.p.a. e della Corriere dello Sport s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che quantifica, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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