Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4475 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASTI DOC DEI FLLI MONTRUCCHIO DI MONTRUCCHIO PAOLA & C SNC,

in

persona del legale rappresentante pro tempore M.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

M.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 874/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 22/04/2005, depositata il 31/05/2005;

R.G.N. 2296/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 31.5.2005, in riforma della sentenza del tribunale di Asti rigettava la domanda proposta da Asti Doc dei fratelli Montrucchio di Monrucchio Paola e C. s.n.c. nei confronti dell’ex socio M.A., per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 11.800.000, dal medesimo arbitrariamente prelevata dal conto corrente della società, prima del recesso.

Riteneva la corte di merito che il convenuto appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, aveva contestato il fatto del prelievo di somme, che quindi non risultava provato, e che il fatto che aveva, in via ipotetica, assunte per cui se anche avesse effettuato il prelievo, ciò era avvenuto perchè in quel momento era in credito nei confronti della società di somme maggiori, non integrava una confessione o un’ammissione del convenuto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Non ha svolto attività difensiva la intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 2730 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che mancava la prova che il convenuto avesse prelevato l’importo indicato, mentre tale prova risultava dalle stesse ammissioni del legale del convenuto, contenute in una lettera dell’8.6.1994, nonchè negli scritti difensivi, che giustificavano il prelievo con un suo maggior credito, nonchè dalle deposizioni del teste G. e dalle fatture da questi prodotte.

2. Il motivo è infondato.

Anzitutto va osservato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, mentre neppure valore indiziario hanno le ammissioni del procuratore contenute in atti stragiudiziali (Cass. 02/10/2007, n. 20701).

Inoltre le censure mirano ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di appello, come tale inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.

3. Quanto alla censura attinente all’errata valutazione della deposizione del teste G., nonchè della documentazione prodotta, la stessa è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del ct., ecc), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA