Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4475 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. II, 24/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI SERGIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

C.M., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1759/2003 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 10/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato ROSSI Sergio, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Terracina proposto nel 1990 C.M. e P.G. chiesero di essere reintegrati nel possesso di un terreno sito in (OMISSIS), che assumevano aver acquistato con scrittura privata di compravendita del (OMISSIS) da L.C., il quale tuttavia se ne era clandestinamente riappropriato. Resisteva l’intimato e nel processo interveniva volontariamente anche B.F., proponendo autonoma domanda ad oggetto del bene. L’adito pretore, dopo aver in sede sommaria accolto la richiesta del ricorrente con ordinanza del 18.7.90, all’esito della successiva istruttoria e dell’espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 28 – 31.5.93 confermava la disposta reintegrazione, con condanna del resistente alla ricostruzione della manomessa recinzione ed al pagamento delle spese, e rigettava, con il carico delle relative spese, la domanda dell’intervenuta.

Veniva proposto appello, in via principale, dal L., cui resistevano, con proposizione di appello incidentale il C. ed il P.; anche la B. si costituiva, proponendo a sua volta appello incidentale, ma, dopo l’interruzione e la riassunzione del giudizio conseguente alla morte del suo difensore, non si ricostituiva, rimanendo contumace.

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 16.9 – 10.11.03, rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale condannando il L. al rimborso agli attori anche delle spese della consulenza tecnica, oltre a quelle di appello. Confermava il Tribunale la clandestinita’ dello spoglio e la tempestivita’ dell’azione, sul rilievo, che i ricorrenti residenti in (OMISSIS), dopo aver appreso da terzi della mutata situazione dei luoghi nell’aprile del 1989, si erano immediatamente recati sul posto per constatare la veridicita’ dell’accaduto, proponendo poi nei termini il ricorso. Quanto all’eccepita natura del fondo, la circostanza che lo stesso fosse solo gravato da uso civico, e non anche demaniale, non inficiava, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante principale, la validita’ della vendita e del possesso.

Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 1168 c.c., censurandosi l’affermazione della clandestinita’ dello spoglio, di cui sarebbe mancata la prova, in ordine alla quale il Tribunale non avrebbe esposto alcuna motivazione. Il motivo non merita accoglimento.

I giudici di merito si sono basati, ai fini dell’accertamento del requisito in questione dello spoglio, sulle risultanze testimoniali, dando atto sulla scorta delle stessetene l’impossessamento del fondo, sito in (OMISSIS), era avvenuto all’insaputa dei possessori, residenti in (OMISSIS), in localita’ la cui lontananza (circa Km 60) non consentiva un’assidua presenza sul posto ed una continua vigilanza. Tale circostanza, oggettivamente idonea a facilitare il sovvertimento della signoria di fatto sul bene contro la presunta volonta’ dei possessori, correttamente e’ stata ritenuta con accertamento di fatto esente da vizi logici, integrare l’estremo della clandestinita’ dello spoglio tutelabile ex art. 1168 c.c., nel solco del costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale tale elemento ricorre quando vi sia l’oggettiva impossibilita’, non dipendente da negligenza del possessore, di acquisire, direttamente o per mezzo di altre persone eventualmente preposte, immediata cognizione del fatto (v., tra le altre, Cass. 2A n. 112740/06.138/98, 2096/74).

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o quanto meno contraddittoria motivazione circa la denunciata nullita’ del contratto di vendita del fondo, in quanto, oltre ad essere privo di data, aveva ad oggetto un bene demaniale. I giudici di appello, pur investiti della questione avrebbero omesso ogni indagine al riguardo, rigettando il motivo di gravame sulla base di un’argomentazione meramente dubitativa, secondo la quale il fondo “risulterebbe gravato solo di uso civico”, cosi’ avallando l’indebita tutela concessa ad un occupante sine titulo. Neppure tale motivo merita accoglimento.

Anche a prescindere dalla considerazione che la prova dell’assunta demanialita’ del fondo (vale a dire della sua appartenenza al c.d.

“demanio civico universale”, ossia ad una collettivita’ locale, e non anche della semplice sussistenza di usi civici, gravanti su terreno privato, comportanti particolari forme consuetudinarie di parziale sfruttamento collettivo) avrebbe dovuto essere fornita dall’eccipiente, e’ agevole osservare, ancor piu’ radicalmente, che la questione e’ irrilevante. Ai sensi dell’art. 1145 c.c., comma 2, invero, e’ ammessa tra privati l’azione di reintegrazione nel possesso anche ad oggetto di beni demaniali, nei casi in cui sugli stessi si riscontri una signoria di fatto corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di altri diritti reali, restando irrilevante accertare la legittimita’ o meno del possesso esercitato dallo spogliato, o l’esistenza o meno di un titolo abilitante il medesimo ad un uso speciale o eccezionale dello stesso (v., tra le altre, Cass. 2A n. 7264/06, 16987/05, 737/00 S.U. 15289/01). Ne consegue l’assoluta irrilevanza di ogni questione in ordine alla validita’ o meno della pregressa compravendita inter partes, quale che ne fosse la data, essendo comunque provato ed incontroverso che, fino all’epoca dell’impossessamento posto in essere dal L., il fondo, abusivamente o meno e quale che fosse la validita’ dell’assunto titolo traslativo era di fatto posseduto dal C. e dal P.. Il ricorso va conclusivamente respinto; nulla sulle spese, non avendo gli intimati resistito.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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